PNRR – MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITA’ – CERTIFICAZIONE DI PARITA’ – CRITERI – DEFINIZIONE – DECRETO 29 APRILE 2022 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il Ministero delle Pari Opportunità ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio scorso, il Decreto del 29 aprile 2022 recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”, con cui ha voluto definire la normativa di dettaglio per quelle imprese che fossero interessate a perseguire la riduzione del cd. “gap di genere”.
Va, infatti, ricordato come una delle missioni del PNRR miri a aumentare la possibilità di assunzione e di crescita professionale delle donne in azienda, attenuando le differenze salariali fra generi a parità di mansioni e favorendo l’adozione di politiche aziendali volte alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro.
Nello specifico, il Decreto prevede che:
- i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, al momento scelta volontaria della singola impresa, siano quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni” e successive modifiche o integrazioni;
La Prassi di riferimento di cui sopra fissa una serie di indicatori chiave di prestazione suddivisi in sei aree. Ciascuna di esse ha un peso percentuale specifico utile per la valutazione della situazione e dell’organizzazione aziendali. Ognuno di tali indicatori porta con sé un punteggio: l’impresa per ottenere la certificazione di parità deve raggiungere un punteggio determinato dalla Prassi secondo le caratteristiche, anche dimensionali, dell’impresa stessa.
- al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese in conformità alla citata UNI/PdR 125:2022 provvedano gli organismi di valutazione della conformità accreditati;
- il datore di lavoro, dopo aver conseguito la certificazione, debba fornire annualmente un’informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022, per consentire alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere territoriali o regionali di parità di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi utili per l’ottenimento della predetta certificazione;
- le rappresentanze sindacali aziendali nonché le consigliere e i consiglieri territoriali o regionali di parità possano segnalare al già citato Organismo di valutazione, per le aziende che siano tenute a presentare la relazione biennale sulla situazione del personale, eventuali anomalie fra le iniziative dichiarate in sede di ottenimento della certificazione e il contenuto della relazione stessa.
Al riguardo, pur condividendo ANCE Brescia lo spirito della norma, potenzialmente in grado, fra gli altri aspetti, di creare i presupposti per una maggiore attrattività dell’impresa nei confronti delle lavoratrici, sottolineiamo come i criteri per l’ottenimento della più volte citata certificazione poggino su obiettivi di non immediata soddisfazione da parte delle imprese edili, soprattutto per quelle di medie, piccole e micro-dimensioni, in particolare rispetto alla situazione di fatto del settore, fotografata dai dati elaborati da Cassa Edile Brescia, come emersa nel corso del Seminario tenuto da ANCE Brescia il 29 giugno u.s. dal titolo “Pnrr e pari opportunità. Linee guida per l’impostazione dei contratti di appalto dei cantieri edili”.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia rimane, comunque, a disposizione delle imprese che intendessero approfondire il tema.
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