RICONOSCIMENTO UNA TANTUM AI LAVORATORI DIPENDENTI – CONDIZIONI – NOTA ANCE – DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50
Nella Gazzetta Ufficiale n. 114/2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. Decreto Aiuti).
Ai sensi dell’art. 31, titolato “Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti”, ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 (non titolari dei trattamenti richiamati all’art. 32 del D.L.) che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero ivi previsto per almeno una mensilità, è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Tale indennità, spettante una sola volta, anche nel caso di più rapporti di lavoro, è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni richiamate ai commi 1 e 18 dell’art. 32 del D.L. in esame.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia di cui all’art. 44, comma 9, del D.L. n. 269/2003 e s.m., secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps.
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