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07.10.2022 - tecnica

MINISTERO DELL’INTERNO – PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO – OBBLIGO DI FORMAZIONE DEGLI ADDETTI – INTRODUZIONE DI UN AGGIORNAMENTO SU BASE QUINQUENNALE – DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 – ENTRATA IN VIGORE

Il 4 ottobre scorso, è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021, inerente ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Per le imprese che svolgono attività nei cantieri temporanei e mobili, quali le edili, valgono, in particolare, gli artt. 4, 5 e 6 del decreto qui in esame.

L’art. 4 dispone che, effettuata la valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di seguito chiamati “addetti al servizio antincendio”.

Il successivo art. 5, invece, prevede l’obbligo per il datore di assicurare la formazione dei citati addetti, secondo quanto previsto nell’allegato III del Decreto medesimo.

L’art. 6 contiene, infine, i requisiti professionali che devono essere posseduti dai docenti che tengono la suddetta formazione.

Va, però, certamente segnalato come il Decreto fissi per la formazione antiincendio, una specifica e precisa cadenza temporale, non prevista nella precedente normativa.

In effetti, l’art. 5, al comma 5, prescrive espressamente che gli addetti al servizio antincendio frequentino specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Al riguardo, l’art. 7 introduce una norma transitoria secondo la quale per gli “addetti al servizio antincendio” il primo aggiornamento dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia al 4 ottobre 2022, fossero trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento sarà ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, cioè entro il 4 ottobre 2023.


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