Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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25.02.2022 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – MODIFICA DEL SISTEMA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE – LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 – PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 18 FEBBRAIO 2022, N. 4/e

 

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’IRPEF in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, aliquote diverse suddivise per scaglioni ridefiniti dalla norma in commento.

L’intento della riforma è quello di garantire che sia rinforzato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro; inoltre, l’intervento normativo si propone di modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità.

È stata, infine, prevista una rivisitazione della materia delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta, con lo scopo di contenere l’elusione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha diramato nei giorni scorsi, con la circolare 4/E, i primi commenti sull’importante novella normativa.

Modifiche delle aliquote e degli scaglioni di imposta

L’Agenzia ha, in primis, sottolineato come la norma abbia modificato il sistema di determinazione dell’Irpef contenuto nell’articolo 11 del TUIR, riducendo da cinque a quattro le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.

A seguito delle modifiche introdotte, quindi, la nuova formulazione del citato articolo 11, comma 1, del TUIR, prevede che l’imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le aliquote per scaglioni di reddito di seguito riportate:

  1. a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  2. b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  3. c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  4. d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva della nuova disciplina

SCAGLIONI 2022 ALIQUOTE 2022 IMPOSTA DOVUTA
fino a euro 15.000 23% euro 3.450
da 15.001 fino a 28.000 25% euro 3.450 + 25% sul reddito che supera i 15.000 euro (equivalente a euro 3.250 per un reddito pari a 28.000 euro)
da 28.001 fino a 50.000 35% euro 6.700 (3.450+3.250) + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro (equivalente a euro 7.700 per un reddito pari a 50.000 euro)
oltre 50.000 43% euro 14.400 (3.450+3.250+6.700) + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro

 

In sostanza, rispetto alla previgente disciplina:

– la seconda aliquota è stata ridotta dal 27 al 25 per cento;

– la terza aliquota è stata ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;

– è stata soppressa l’aliquota del 41 per cento;

– i redditi sopra i 50.000 euro sono ora tassati al 43 per cento.

Rimodulazione delle detrazioni

L’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge di Bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13 del TUIR, che contiene specifiche detrazioni dall’imposta lorda diversamente stabilite in base alla tipologia di reddito che confluisce nel reddito complessivo.

Anche in questo caso, nel rimandare alla lettura della circolare per l’illustrazione dei meccanismi di dettaglio dei nuovi importi delle detrazioni in parola, riportiamo, di seguito, una tabella riepilogativa della nuova disciplina:

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO MISURA DELLA DETRAZIONE
fino a 15.000 euro 1.880 euro

(in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo indeterminato, a 1.380 euro)

superiore a 15.000 euro ma non superiore a 28.000 euro 1.910 euro + 1.910 x [(28.000 – reddito complessivo)/13.000)]
superiore a 28.000 euro ma non superiore a 50.000 euro 1.910 euro x [(50.000 – reddito complessivo)/22.000)]
oltre 50.000 Nessuna detrazione

 

Trattamento integrativo dal 1° gennaio 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha, infine, ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dalla previgente normativa di cui all’art. 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il trattamento integrativo non spetta, lasciando, però, inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso.

Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nel primo periodo del comma 1 (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali), la medesima disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo in parola è comunque riconosciuto – pur se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni  sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Tali detrazioni sono quelle connesse a carichi di famiglia, a reddito da lavoro dipendente e assimilati, a interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, alle rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative.

In presenza di tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza fra la somma delle detrazioni poc’anzi citate e l’imposta lorda.

Quest’ultima va determinata secondo le regole ordinarie, avuto riguardo non ai soli redditi da lavoro dipendente e assimilati con esclusione, comunque, di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR.

La circolare sottolinea come, per la verifica della “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni normativamente previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020, sia necessario fare riferimento all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso (nella specie, 2022), diminuita delle detrazioni di cui sopra, relative al medesimo periodo di imposta (2022).

La circolare, opportunamente, conclude l’illustrazione della nuova normativa in materia di trattamento integrativo, riepilogando le possibilità di beneficiare dello stesso alla luce della Legge di Bilancio 2002, ossia in presenza di una delle seguenti situazioni:

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui sopra; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: o pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda, comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Adempimenti del sostituto d’imposta in materia di trattamento integrativo

Come già precisato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E, l’Agenzia delle entrate conferma come il trattamento integrativo di cui trattasi vada riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti.

Pertanto, il datore dovrà ripartire gli importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificare, poi, in sede di conguaglio la relativa spettanza.

In particolare, i sostituti dovranno determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, ossia in base:

  • al reddito previsionale relativo all’anno in corso e
  • alla “capienza” ed alla “incapienza”, come sopra descritte, relative all’anno in corso; sotto questo profilo, la circolare chiarisce che il sostituto d’imposta è tenuto a verificare la “capienza” e la “incapienza” sulla base delle detrazioni a lui note, vale a dire quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR, e ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione. Resta a carico del lavoratore l’eventuale conguaglio definitivo, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.

In realtà, la circolare precisa che il datore potrebbe determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo anche in base ai dati di cui entrasse in possesso, in corso d’anno, per via di specifiche comunicazioni del lavoratore interessato, relative ad eventuali altri redditi provenienti da ulteriori rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.

Infine, l’Agenzia conferma come il sostituto d’imposta non debba procedere all’erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso.

La circolare sottolinea, infine, che qualora, in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il trattamento integrativo si riveli non spettante, il sostituto provvede al recupero del relativo importo secondo le indicazioni riportate nella circolare medesima.

L’importo del riconosciuto trattamento di cui trattasi deve essere indicato nella Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).

Il nuovo Assegno Unico e Universale: le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

Atteso che l’Amministrazione finanziaria ritiene che le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche debbano essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni in materia di Assegno Unico ed Universale spettante per i figli, la circolare offre i primi chiarimenti anche su tale materia, nonché sulla riscrittura della detrazione prevista dall’art. 12 del TUIR.

Nello specifico, l’Agenzia prende atto del contenuto del Decreto legislativo n. 230/2021 con il quale è stato introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, nuovo beneficio economico attribuito, sulla base dell’ISEE, ad ogni nucleo familiare per il periodo compreso fra il mese di marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

Pertanto, la circolare ricorda che, in considerazione dell’entrata in vigore di tale Assegno, a far data dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Peraltro, l’Agenzia ricorda che per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, inoltre, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.

Adempimenti dei sostituti d’imposta in materia di detrazioni per carichi di famiglia nel periodo d’imposta 2022

La circolare sottolinea come, con riferimento alle detrazioni di cui trattasi, fino alla fine di febbraio 2022, restino in vigore le misure già conosciute dal sostituto di imposta.

Quest’ultimo, quindi, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi del 2022 l’articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 230 del 2021.

Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta, in occasione del conguaglio di fine anno ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il ragguaglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell’articolo 12 deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose di cui al comma 1-bis del medesimo articolo. Infatti, dato che tale detrazione è stata sostituita dal citato Assegno Unico, l’Agenzia ritiene che, per il solo anno 2022, la stessa debba essere rapportata ai soli primi due mesi di tale anno.

La condizione richiesta dalla norma dell’esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022, ciò in quanto l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, senza la necessità di verificare che l’evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto in vigenza del citato comma 1-bis.

In altri termini, la detrazione da ultimo citata spetta per i primi due mesi dell’anno anche se il quarto figlio nasca, perfezionando il diritto alla suddetta detrazione in capo al percipiente, dopo la data del 28 febbraio 2022.

Casi particolari

La circolare, da ultimo, precisa che per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.

Inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge – se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico – nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Infine, atteso che le predette detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.

 

ALLEGATO:

AE_Circolare18_02_2022_4E

 

 

 


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