INAIL – LAVORATORI FRAGILI – PROROGA AL 31 LUGLIO 2022 DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
L’INAIL, con comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha informato che, con legge 19 maggio 2022 , n. 52 di conversione del decreto legge 24/2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 21/2022 del 28/05/2022), sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.
Di conseguenza, l’INPS comunica che i datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.
In dettaglio, il citato art. 38, come chiarito dall’INAIL, prevede che i datori di lavoro anche privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori inquadrabili come “fragili”, ovvero dei lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, rientrino in tale condizione di fragilità.
Pertanto, il concetto di “fragilità” va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Invece, i datori di lavoro anche privati che non siano tenuti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 81/2008, alla nomina di un medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, possono, sino al 31 luglio 2022, fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda delegare detta funzione di richiesta, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”. Inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore, che, all’esito della valutazione della condizione di fragilità, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceverà una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento della prestazione effettuata.
Infine, l’INAIL segnala che, con il Decreto interministeriale del 23 luglio 2020, la tariffa dovuta per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.
Per quanto non specificato nella presente, si rinvia alla suddetta comunicazione INAIL.
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