INL – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI – PRIME INDICAZIONI – NOTA 21 MARZO 2022, N. 530
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota 21 marzo 2022, n. 530, con la quale fornisce i primi chiarimenti, condivisi con il Ministero del lavoro, in ordine alle nuove disposizioni in materia di tirocini previste all’articolo 1, commi da 721 a 726, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per l’anno 2022).
La nota dell’INL rammenta, innanzitutto, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 720 della Legge n. 234/2021, il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Secondo il successivo comma 721, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.
L’INL precisa, quindi che, ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle predette linee guida da adottarsi, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
In merito alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore, l’Ispettorato ha precisato quanto segue:
Indennità di partecipazione
L’Ispettorato chiarisce che la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 722, secondo il quale “la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689” – trova applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Ricorso fraudolento al tirocinio
L’Ispettorato chiarisce inoltre che devono ritenersi immediatamente operative le indicazioni contenute nel comma 723, il quale stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dal medesimo Ispettorato con circ. 8/2018.
Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
Rispetto a quanto previsto dal comma 724, che ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. 608/1996), l’Ispettorato ritiene, in coerenza con i precedenti orientamenti, che lo stesso riguardi unicamente i tirocini extracurriculari.
Infine, il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. L’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
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