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14.01.2022 - tributi

LEGGE DI BILANCIO 2022 – COMMENTO DELL’ANCE ALLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Si riporta di seguito il commento ANCE alle principali misure fiscali relative alla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ogni necessità di analisi ed approfondimento.

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (Art.1, co. 2-3)

Il Fondo pluriennale pari ad 8 miliardi di euro, originariamente previsto nel testo del DdL di Bilancio, è stato sostituito da una prima revisione dell’Irpef con una riduzione degli scaglioni, che passano da 5 a 4 e con una rimodulazione del meccanismo delle detrazioni

 

Proroga dei superbonus (Art.1, co. 28)

In base all’art.1, co.28 della legge di Bilancio 2022, le proroghe al Superbonus 110% non sono introdotte tout court, ma vengono individuate in funzione del soggetto a cui viene riconosciuto il beneficio.

In particolare, in base al testo definitivo della legge di Bilancio, è prevista la proroga dei termini di applicazione del 110% per le Onlus (sino al 2023, con decalage sino al 2025), per le unifamiliari (per tutto il 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori), per gli interventi “trainati” eseguiti sulle unità situate all’interno dei condomini (sino al 2023, con decalage sino al 2025 – art.1, co.28, lett.e).

Ulteriore proroga sino a tutto il 2025 è poi prevista per l’Ecobonus e il Sismabonus al 110% per interventi realizzati su immobili danneggiati da terremoti verificatisi dal 1° aprile 2009 (art.1, co.28, lett.f).

In particolare, il Superbonus 110% viene così complessivamente prorogato per:

■ interventi “trainanti” e “trainati”, effettuati da condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), Onlus ed enti del terzo settore (es. RSA), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001:

– nella misura piena del 110% fino al 31 dicembre 2023,

– nella misura ridotta del 70% per il 2024,

– nella misura ridotta del 65% per il 2025;

■ interventi “trainanti” e “trainati”, effettuati dalle persone fisiche relativamente alle singole unità immobiliari (cd. unifamiliari e “villette a schiera”), per i quali vengono eliminati i riferimenti alla presentazione della CILA e al reddito ISEE e viene introdotta la condizione di esecuzione, al 30 giugno 2022, di almeno il 30% dei lavori agevolati.

Pertanto, il bonus si applicherà al:

 110% sino al 31 dicembre 2022, qualora al 30 giugno 2022 sia realizzato almeno il 30% dei lavori,

 oppure (nel caso di non raggiungimento della % minima di esecuzione dei lavori) al 110% sino al 30 giugno 2022;

■ interventi “trainanti” e “trainati” effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa, nella misura piena del 110%, fino al 31 dicembre 2023 se, al 30 giugno 2023, abbiano effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo;

■ interventi da Ecobonus e Sismabonus 110% su immobili danneggiati da terremoti, per i quali l’agevolazione spetterà al:

 110% sino al 31 dicembre 2025, sulle spese eccedenti il contributo pubblico per la ricostruzione,

 110% sino al 31 dicembre 2025 entro il limite di spesa agevolato aumentato del 50%, qualora si rinunci al contributo per la ricostruzione.

Non è invece prevista alcuna proroga del 110% per gli acquirenti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica (cd. Sismabonus acquisti), la cui scadenza resta ferma al 30 giugno 2022 (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e stipulato il rogito).

Infatti, il riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati sulle unità delle persone fisiche si riferisce esclusivamente agli interventi eseguiti sulle unifamiliari e non anche all’acquisto di case demolite e ricostruite. Tuttavia, il Sismabonus acquisti rimane confermato sino al 31 dicembre 2024 con le aliquote del 75%-85%.

Viene, poi, confermata la ripartizione in 4 quote annuali della detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 sino a scadenza del Superbonus.

Valutazione ANCE

Il quadro delle proroghe delineato dalla legge di Bilancio in tema di Superbonus manifesta chiaramente l’intenzione di incentivare al massimo gli interventi energetici e antisismici eseguiti su interi edifici condominiali e, in un’ottica sociale, quelli riguardanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Positiva anche l’estensione, sollecitata dall’Ance, della proroga agli interventi cosiddetti “trainati”, eseguiti sulle singole unità immobiliari facenti parte di condomini, che risultano essenziali al fine di conseguire il miglioramento energetico di 2 classi richiesto dalla legge. Accolta anche l’istanza dell’Ance volta a estendere i termini di applicazione del 110% anche alle ONLUS, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale e agli enti del terzo settore, nonché quella diretta ad eliminare i vincoli previsti dal testo originario per le abitazioni unifamiliari. Tuttavia, manca ancora la proroga del cd. “Sismabonus acquisti” che premia gli acquirenti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica che rimane fermo al 30 giugno 2022. Si tratta di una misura che agevola gli interventi di sostituzione edilizia e quindi di vera e propria rigenerazione urbana, che meriterebbe termini di applicazione più estesi di quelli attuali.

 

Proroga dei bonus ordinari (Art.1, co. 37-39)

L’art.1, co.37 e 38, della legge 234/2021 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2024 di tutti i bonus ordinari in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021. In particolare, si tratta:

■ Bonus ristrutturazioni al 50%, sino a 96.000 euro di spesa;

■ Ecobonus ordinario (in tutte le percentuali del 50%, 65%, 70% e 75%, differenziate in base ai lavori effettuati ed agli immobili oggetto degli stessi);

■ Sismabonus ordinario (in tutte le percentuali applicabili, che variano dal 50% all’85% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro, a seconda del miglioramento di classe sismica e dell’edificio su cui si interviene);

■ Sismabonus acquisti ordinario spettante agli acquirenti di unità demolite e ricostruite in chiave antisismica dal costruttore (applicabile nella misura del 75% o dell’85%, a seconda se ci sia il passaggio di 1 o 2 classi di rischio sismico, su un ammontare massimo di corrispettivo pari a 96.000 euro);

■ Bonus mobili al 50% con rimodulazione del tetto massimo di spese agevolate, che, dai precedenti 16.000 euro del 2021, è stato ora fissato in:

– 10.000 euro per il 2022,

– 5.000 euro per il 2023 e il 2024;

■ Bonus verde al 36% su un ammontare di spesa pari a 5.000 euro.

A tale estensione temporale fa eccezione il Bonus Facciate, che viene prorogato solo fino al 31 dicembre 2022, con una rimodulazione della percentuale di agevolazione, che si riduce dal 90% al 60% (cfr. l’art.1, co.39).

 

Nuovo bonus barriere architettoniche (Art.1, co. 42)

L’art.1, co.42, della legge 234/2021 introduce, per il 2022, una specifica detrazione al 75% per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sia per singole unità che per condomini.

L’agevolazione spetta su un ammontare di spese non superiore a:

– 50.000 euro per unifamiliari o villette a schiera;

– 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari all’interno di edifici composti da 2 a 8 unità;

– 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari all’interno di edifici composti da più di 8 unità.

Anche questa detrazione è fruibile con le modalità alternative della cessione del corrispondente credito d’imposta o dello sconto in fattura, e in questi casi è sottoposta ai controlli cd. “antifrodi” (visto di conformità e attestazione della congruità dei costi – art.1, co.42, lett.b).

 

Cessione e sconto in fattura estensione ai box pertinenziali (Art.1, co. 29)

Con l’art.1, co.29, della legge 234/2021 per gli interventi agevolati con il Superbonus 110% (compresa la rimodulazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, prevista per i condomini) viene prorogata sino al 2025 anche l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Stesso discorso per i bonus ordinari (tranne che per il bonus mobili ed il bonus verde) per i quali viene prevista la proroga dell’opzione per la cessione del credito d’imposta e per lo sconto in fattura sino al 31 dicembre 2024.

Inoltre, le stesse opzioni sono state estese al Bonus edilizia al 50% per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni (art.1, co.29, lett.c).

Valutazione ANCE

La misura accoglie le richieste dell’Ance che, in un’ottica di politica industriale di lungo periodo, chiedeva la proroga per un lasso di temporale adeguato degli incentivi per le riqualificazioni edilizie. Valutata positivamente anche la proroga della facoltà riconosciuta ai beneficiari delle detrazioni di optare per le modalità alternative di fruizione delle stesse, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, nonché l’estensione delle stesse all’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione.

 

Controlli antifrodi e prezzari DEI (Art.1, co. 29, lett.b, 30-36)

Nella legge di Bilancio 2022 è stato interamente trasfuso il DL 157/2021 che, come misure “antifrodi”, ha previsto dal 12 novembre 2021 la necessità di acquisire il visto di conformità e di attestare la congruità delle spese sostenute anche per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i bonus ordinari (art.1, co.29, lett.b, e 30-36).

Sul punto, la legge di Bilancio 2022 prevede ora l’esclusione da questi nuovi obblighi per:

– le opere già classificate come attività di edilizia libera di cui all’art.6, DPR 380/2001, DM 2 marzo 2018 o normativa regionale;

– gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi agevolati dal cd. Bonus facciate.

Inoltre, viene riconosciuta la detraibilità (con contestuale possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) anche delle spese relative al rilascio del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni per i bonus ordinari, con applicazione dell’aliquota propria dell’intervento agevolato a cui corrispondono.

Pienamente accolta l’istanza Ance di consentire ufficialmente l’utilizzo dei prezzari DEI per attestare la congruità dei costi per tutti gli interventi agevolati non solo con l’Ecobonus, ma anche con tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, anche al 110%, bonus ristrutturazioni, bonus facciate – art.1, co.28, lett.l, della legge 234/2021).

La norma, di carattere interpretativo, vale anche per tutti gli interventi in corso al 1° gennaio 2022.

Valutazione ANCE

La norma sull’utilizzo dei prezzari DEI per tutti i bonus sia al 110% che ordinari che, grazie all’azione dell’Ance elimina una delle principali criticità emerse sulle disposizioni del DL 157/2021 cd. DL Antifrodi, soprattutto a seguito delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite con la CM 16/E/2021. Detti prezzari sono infatti di largo uso tra i tecnici che operano nel campo delle ristrutturazioni degli edifici. L’esclusione del loro utilizzo per interventi diversi da quelli da Ecobonus aveva, infatti, provocato grande disagio ed incertezza tra gli operatori, sia per le asseverazioni già rilasciate sia per quelle in itinere e quelle future. Quindi nella convinzione che non ci fosse alcuna motivazione tecnica che giustificasse tale interpretazione dell’Agenzia delle entrate, con la norma in commento, fortemente voluta dall’ANCE, viene ora ristabilito un quadro di certezza indispensabile per lo sviluppo degli interventi di riqualificazione degli edifici. Inoltre, in linea generale, sui controlli sui bonus fiscali, sebbene sia condivisa la scelta di una più attenta verifica circa la congruità dei costi degli interventi, sarebbe stato opportuno eliminare gli effetti sui lavori già avviati. In ogni caso è apprezzabile l’intento di escluderne l’applicazione, quanto meno, per i lavori di edilizia libera e di importo limitato.

 

Transizione 4.0 credito d’imposta per beni strumentali nuovi (Art.1, co. 44)

La legge di Bilancio 2022 (art.1, co.44) interviene nuovamente in tema di “Transizione 4.0”, con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0.

In particolare, modificando la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, art.1, co.1051 e segg.), il credito d’imposta viene esteso fino al 31 dicembre 2025, ma con una diminuzione delle aliquote dell’agevolazione, che ne riduce fortemente l’appeal.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione dei beni.

Resta fermo che, per le imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta compensabili (Art.1, co. 72)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’art.1, co.72, della legge 234/2021 aumenta a 2 milioni di euro il limite massimo ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti d’imposta per i soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art.34, co.1, primo periodo, della legge 388/2000. Il nuovo limite, già previsto per il solo 2021 viene, così, messo a regime.

Valutazione ANCE

Si valuta molto positivamente la messa a regime dell’incremento, che è in linea con quanto da tempo richiesto dall’ANCE, anche considerato che il credito d’imposta è ormai una modalità “consolidata” di fruizione dei benefici fiscali. Su questa scia, al fine di garantire la necessaria liquidità al sistema produttivo, sarebbe necessario agire contestualmente sui meccanismi straordinari di liquidazione dell’IVA (split payment e reverse charge), che, derogando alle regole ordinarie, incrementano notevolmente i crediti IVA ed incidono negativamente sulla liquidità degli operatori economici.

 

Bonus acquisto “prima casa” under 36 (Art.1, co. 151)

La legge di Bilancio 2022 (art.1, co.151) interviene, altresì, sull’applicabilità dell’agevolazione introdotta dall’art.64 del DL 73/2021, convertito con modificazioni, nella legge 106/2021 (cd. “sostegni-bis”), che ha previsto benefici fiscali ai fini delle imposte di registro e dell’IVA per l’acquisto della cd. “prima casa”, effettuato da giovani con meno di 36 anni ed ISEE al di sotto di 40.000 euro.

In particolare, il regime fiscale di favore (esenzione dalle imposte d’atto -registro ed ipo-catastali -, ovvero credito d’imposta pari all’IVA pagata) viene riconosciuto, in presenza di tutte le medesime condizioni già previste, per i rogiti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 (precedente scadenza 30 giugno 2022). Valutazione La proroga, seppur solo semestrale, appare positiva, fermo restando che il riferimento stringente ai limiti di reddito ISEE potrebbe pregiudicare fortemente l’effetto propulsivo della norma.

 

Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani (Art.1, co. 155)

Al riguardo, l’art.1, co.155, della legge 234/2021 riscrive le regole in materia di detrazioni sulle locazioni a favore dei giovani (nuovo art.16, co-1-ter, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

In particolare, per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, e per i primi quattro anni di locazione, viene riconosciuta:

 per i soggetti con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, una detrazione IRPEF pari a 991,60 euro;

 per i soggetti con reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, una detrazione IRPEF pari al 20% del canone, nel limite massimo di detrazione pari a 2.000 euro.

Il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi della legge 431/1998 per l’intera unità immobiliare, o porzione di essa, da destinare a propria residenza, a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.

 

 

 


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