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15.04.2022 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – RETRIBUZIONE DI RISULTATO CORRISPOSTA NELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO – TASSAZIONE SEPARATA – APPLICABILITA’ – ESCLUSIONE – RISPOSTA 6 APRILE 2022, N. 173

 

Una Società, dopo aver sottoscritto un accordo collettivo per il riconoscimento di una retribuzione premiale a favore di una specifica categoria di propri dipendenti, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la conferma del corretto trattamento fiscale di tale voce retributiva.

Nella richiesta, la Società ha sostenuto la possibilità dell’applicazione del regime di tassazione separata, sulla base dell’espressa previsione, contenuta nell’accordo citato, della corresponsione dell’emolumento in questione nell’anno successivo a quello di riferimento, dopo la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dall’accordo medesimo.

L’Agenzia delle Entrate, invece, ripercorrendo la propria posizione sul punto, avvalorata, nel tempo, da numerosi precedenti, ha nuovamente sottolineato come la tassazione separata sia applicabile nel caso dell’esistenza di una “causa giuridica” nell’origine del ritardo nel pagamento della retribuzione.

La suddetta causa è rappresentata dal sopraggiungere di una norma legislativa, di contratti collettivi, di sentenze o atti amministrativi, che giustifichino il citato ritardo. Nel suo ambito, invece, non trova posto l’accordo fra le parti per un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.

L’Agenzia ha, altresì, rammentato – e ribadito – come l’applicazione del regime di tassazione separata vada escluso qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi fisiologico rispetto ai tempi occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Pertanto, alla luce del proprio consolidato orientamento e dei già citati precedenti al riguardo, l’Agenzia ha concluso per l’applicazione, nel caso sottopostole, della tassazione ordinaria, non ravvisando alcun ritardo nella corresponsione delle somme imputabile al sopraggiungere di una “causa giuridica”.

Allegato:

AE_risposta_173_2022

 


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