Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.04.2022 - lavoro

INPS – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 SCADUTI – NUOVE MODALITA’ OPERATIVE PER LE AUTORIZZAZIONI A CONGUAGLIO – MESSAGGIO 6 APRILE 2022, N. 1530

 

In sede di conversione del decreto–legge 21 ottobre 2021, n. 146, la legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 11-bis dispone il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento in oggetto si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 51/2021 del 25/12/2021) sono stati illustrati gli indirizzi che attengono alla portata della norma e con il messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021 sono state fornite le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risultava spirato il termine decadenziale.

In particolare, l’Istituto aveva comunicato che a livello centrale sarebbero state individuate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 e, contestualmente, sarebbe stato differito in procedura al 31/12/2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

L’INPS, con messaggio 6 aprile 2022, n. 1530, a parziale rettifica di quanto comunicato con il messaggio n. 4624/2021, precisa che individuerà, a livello centrale, le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

L’INPS precisa che eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.

L’Istituto, inoltre, specifica che per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla possibilità di procedere all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza. Tali flussi regolarizzativi potranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2022.

 

Allegato: Messaggio_numero_1530_del_06-04-2022

Messaggio_numero_4624_del_23-12-2021

 

 


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