Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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28.01.2022 - lavoro

INPS – TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A TITOLO DI FRINGE BENEFIT E STOCK OPTION PER PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO – TERMINE AL 21 FEBBRAIO 2022 – MESSAGGIO 26 GENNAIO 2022, N. 401

Con messaggio 26 gennaio 2022, n. 401, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, l’Istituto ricorda che l’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.

A tale riguardo, L’Istituto ricorda, inoltre, che, per l’anno 2020, l’articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha elevato ad 516,46 euro annui l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, modificando il citato articolo 112 al comma 1, ha poi confermato all’articolo 6-quinquies il predetto limite di 516,46 euro anche per il periodo d’imposta 2021.

Ciò premesso, l’Istituto specifica che l’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Pertanto, al fine di consentire all’Istituto medesimo di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, viene chiarito che i datori di lavoro interessati, che abbiano erogato compensi a titolo di fringe benefit e di stock option nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021, dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi.

L’INPS segnala che I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con riguardo all’invio dei dati, l’Istituto specifica che è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.ital seguente percorso: “Prestazioni e servizi” >“Servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti” .Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
  • visualizzazione del manuale di istruzioni.

Allegato: Messaggio_numero_401_del_26-01-2022

 

 


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