Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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21.10.2022 - lavoro

INPS – INDENNITA’ UNA TANTUM DI 200 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI – DECRETO-LEGGE 50/2022 – MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE – MESSAGGIO 20 OTTOBRE 2022, N. 3805

L’INPS, con il messaggio 20 ottobre 2022, n. 3805 facendo seguito alla propria precedente circolare 24 giugno 2022, n. 73 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 26/2022 del 02/07/2022), fornisce ulteriori indicazioni in merito all’erogazione delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro previste dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute.

In particolare, con la predetta circolare l’INPS ha precisato che l’indennità una tantum in argomento, per i lavoratori dipendenti, spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi.

Tanto premesso, l’Istituto chiarisce che tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì, per quanto di interesse, l’aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

L’INPS chiarisce, ulteriormente, che l’indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero” e di cui articolo 4, comma 3-bis, della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95 per cento della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Infine, l’INPS specifica che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell’Istituto a valle dell’erogazione delle indennità una tantum da parte dell’Inps, di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Nell’ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.

Infine, viene precisato che l’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

Allegato: Messaggio_numero_3805_del_20-10-2022


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