Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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24.11.2022 - lavoro

INPS – INDENNITA’ UNA TANTUM DI 150 EURO – PRECISAZIONI SULLA DETERMINAZIONE IMPONIBILE – MESSAGGIO 17 NOVEMBRE 2022, N. 4159

L’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro” (V. Newsletter ANCE Brescia – n. 42/2022 del 22/10/2022).

Con circolare n. 116/2022, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative in materia.

Con il messaggio 17 novembre 2022, n. 4159 l’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione al limite retributivo pari a 1.538 euro previsto dalla norma ai fini del riconoscimento dell’indennità, chiarisce che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

L’Istituto, inoltre, ricorda che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Infine, l’INPS specifica che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, essi potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Alla luce di tali indicazioni, l’Istituto fornisce le istruzioni per l’esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens cui i datori di lavoro devono attenersi.

In particolare, l’elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.

I datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

– nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022-11”

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Allegato: 01_02_01 Messaggio_numero_4159_del_17-11-2022


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