INPS – UNIEMENS-CIG – NUOVA MODALITA’ INVIO FLUSSI PAGAMENTO DIRETTI – DIFFERIMENTO PERIODO TRANSITORIO AL 30 APRILE 2022 – MESSAGGIO 23 MARZO 2022, N. 1320
Con riferimento alle modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, con il messaggio 23 marzo 2022 n. 1320, l’INPS comunica la proroga fino al 30 aprile 2022 del periodo transitorio di coesistenza dei due sistemi di invio attualmente previsti, ossia il flusso telematico UniEmens-Cig e il modello “SR41”.
Il suddetto messaggio fa seguito alla circolare n. 62/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 15/2021 del 17/04/2021) e al messaggio n. 3556/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 42/2021 del 23/10/2021), con cui l’Istituto aveva rispettivamente illustrato le caratteristiche del nuovo flusso telematico e comunicato l’avvio della fase transitoria di passaggio allo stesso, inizialmente di durata semestrale, e poi prorogato la medesima fase transitoria fino al 31 dicembre 2021.
Pertanto, alla luce della nuova proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi al 30 aprile 2022, per le richieste di pagamento diretto relative a domande che abbiano ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il predetto flusso telematico UniEmens-Cig o il modello “SR41”.
Peraltro, i datori di lavoro che, alla predetta data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento diretto con il modello “SR41” dovranno necessariamente utilizzare il medesimo sistema fino al termine del periodo autorizzato.
Le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022 dovranno, invece, essere inviate esclusivamente con il flusso telematico UniEmens-Cig.
Fermo restando quanto sopra, si coglie l’occasione per ricordare che la legge di bilancio 2022, nell’ambito delle disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha introdotto un termine di decadenza per l’invio all’INPS, da parte del datore di lavoro, di tutti i dati necessari per il pagamento ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia – n. 5/2022 del 05/02/2022).
Tale invio deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Decorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e i connessi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente. Come ricordato dall’INPS nella circolare n. 18/2022, infine, nel regime ordinario il ricorso al pagamento diretto a carico dell’Istituto è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.
Allegato: Messaggio_numero_1320_del_23-03-2022
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