INL – COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – NUOVA MODALITA’ – TERMINE PERIODO TRANSITORIO – NOTA 28 MARZO 2022, N. 573
L’articolo 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha introdotto, in capo al committente, un obbligo di comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro in occasione dell’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 2/2022 del 15/1/2022).
Con nota 11 gennaio 2022, n. 29, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che, nelle more dell’aggiornamento degli applicativi in uso, la comunicazione può essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale, secondo l’elenco allegato alla medesima nota.
Facendo seguito a quanto sopra, con nota 28 marzo 2022, n. 573, l’Ispettorato comunica che da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.
A tal riguardo, l’Ispettorato informa che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022. A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ispettorato.
Infine, l’Ispettorato chiarisce che, con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni e ribadisce che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
ALLEGATO:
INLnota573-2022-comunicazioni-lavoratori-occasionali
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