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11.03.2022 - lavoro

INPS – PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 102” – ISTRUZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE 8 MARZO 2022, N. 38

 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha introdotto delle modifiche agli articoli 14, 22 e 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di pensione anticipata.

In particolare l’articolo 1, comma 87, lettere a), della legge citata riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Le successive lettere b), c), d), e) coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.

Con la circolare 8 marzo 2022, n. 38, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fornisce le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame.

Per quanto di interesse per i datori di lavoro, l’Istituto ricorda che il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto, in via sperimentale, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, il conseguimento del diritto alla pensione “quota 100”, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100” aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 14 prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.

Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

L’Istituto chiarisce che il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, e 6 e 7, del decreto-legge n. 4/2019.

L’Istituto specifica, inoltre, che il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Per quanto non riportato si rimanda al testo della circolare, di seguito allegato.

Allegato:

Circolare_numero_38_del_08-03-2022

 


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