CRISI UCRAINA – MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO – DECRETO LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21
Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, in vigore dal 22 marzo 2022.
ANCE ha illustrato le disposizioni in materia di lavoro di interesse per le imprese del settore edile.
Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti
Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR (DPR n. 917/1986).
Si segnala quanto riportato in proposito nella relazione illustrativa del relativo DDL di conversione in legge (DDL n. 2564/S): “La norma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l’ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.”
ANCE inoltra, sottolinea che, come osservato da Confindustria in una “Nota di primi commenti” al D.L. in esame: “[…] È presumibile che tale importo sia aggiuntivo rispetto al plafond annuale ordinario di 258 euro previsto per i benefit in natura erogati dal datore di lavoro (andrebbe, tuttavia, chiarito in termini espliciti, che nel limite dei 200 euro non si tiene conto dei buoni benzina eventualmente già ricompresi nel plafond ordinario)”.
Articolo 11 – Disposizioni in materia di integrazione salariale
All’art. 44 del D. Lgs. n. 148/2015 sono inseriti i nuovi commi 11-quinquies, 11-sexies e 11-septies. Nello specifico, il comma 11-quinquies riguarda i datori di lavoro di cui all’art. 10 del citato D. Lgs., ossia quelli rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Per fronteggiare nell’anno 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i suddetti datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, possono richiedere, in deroga agli articoli 4 e 12 del medesimo D. Lgs., un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
È previsto un limite di spesa pari a 150 milioni di euro per l’anno 2022, il cui monitoraggio è affidato all’INPS; qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del citato limite di spesa, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Articolo 12 – Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi
È stato ampliato l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo, introdotto dalla legge di bilancio 2022, per l’assunzione a tempo indeterminato, nell’anno 2022, di lavoratori di qualsiasi età dipendenti da imprese per le quali sia attivo un “tavolo di crisi” presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE. Nello specifico, sono state integrate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 119, della legge n. 234/2021, prevedendo l’estensione del suddetto esonero anche ai casi di assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale dalle predette imprese nei 6 mesi precedenti e di lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese medesime.
È stato, inoltre, stabilito che, nell’ipotesi di assunzione di lavoratori che fruiscano della NASpI, è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui sopra con quello previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012.
L’agevolazione contributiva qui illustrata è riconosciuta entro determinati limiti di spesa (ovvero di minori entrate contributive), il cui monitoraggio è affidato all’INPS. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, dei predetti limiti, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande di accesso all’agevolazione medesima.
Comma 10-bis dell’art. 2 della legge n. 92/2012: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 [oggi NASpI] è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. […].
Si fa riserva di fornire ulteriori necessari chiarimenti in ordine alle disposizioni elencate, non appena forniti dai competenti istituti.
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