Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
29.04.2022 - lavoro

INL – LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – COMUNICAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI – NOTA 22 APRILE 2022, N. 881

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è ritornato su quanto definito dalla precedente nota del 28 marzo 2022, n. 573 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 13/2022 del 02/04/2022) con cui aveva comunicato la data del 30 aprile p.v. quale termine ultimo per poter utilizzare, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, gli indirizzi di posta elettronica appositamente predisposti.

Con la nota da ultimo intervenuta, qui in esame, invece, l’Ispettorato, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente, ha ritenuto opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con propria nota 11 gennaio 2022, n. 29 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 2/2022 del 15/1/2022).

Sarà quindi possibile, anche dopo il 30 aprile, continuare ad effettuare la comunicazione:

  • tramite applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE; oppure
  • a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella citata nota 29/2022

Va certamente segnalato, però, come l’Ispettorato, stante la maggior difficoltà di un efficace monitoraggio degli adempimenti, conseguente all’invio della comunicazione via e-mail rispetto a quella veicolata attraverso la citata applicazione, indichi ai propri uffici territoriali l’opportunità che eventuali verifiche, anche a campione, siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che, per l’adempimento dell’obbligo comunicativo di cui trattasi, facciano uso della posta elettronica.

 

Allegato:

INL-nota-22042022-comunicazioni-lavoratori-occasionali

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941