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03.06.2022 - lavoro

OBBLIGO DI ISCRIZIONE PRESSO LA CASSA EDILE – ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTA – RILEVANZA – TRIBUNALE CAMPOBASSO 14 MARZO 2022 E 9 MAGGIO 2022

 

L’orientamento secondo cui l’iscrizione in Cassa Edile discende dall’attività effettivamente svolta dall’impresa ottiene un’ulteriore conferma nella giurisprudenza di merito grazie a due sentenze del Tribunale di Campobasso.

In esse i giudici, richiamando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9803 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 18/2020 del 13/06/2020) hanno affermato che “l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile non deriva dalla adesione ad un CCNL piuttosto che ad un altro ma dall’oggettivo svolgimento di attività rientrante nel settore edile”.

La posizione espressa da ultimo dal Tribunale del capoluogo molisano riprende, quindi, la già citata interpretazione della giurisprudenza di legittimità nella quale i Giudici hanno potuto accertare, verificando l’attività effettivamente svolta dall’impresa interessata, la natura edile di quest’ultima, concludendo, pertanto, per l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa Edile territoriale.

Le due sentenze in commento si aggiungono, inoltre, ad altre pronunce di merito che, uniformandosi al principio di diritto espresso dalla Cassazione, hanno ritenuto come, ai fini previdenziali, l’appartenenza di un’impresa a uno specifico settore sia determinata dall’attività in concreto svolta e non dalla contrattazione collettiva applicata ai dipendenti o dai codici amministrativi assegnati dagli Enti all’impresa stessa sulla semplice autodichiarazione datoriale (v., Tribunale Catanzaro, 22 gennaio 2021, n. 1468, in Newsletter ANCE Brescia  – n. 06/2021 del 13/02/2021)

L’orientamento giurisprudenziale che si sta formando supporta la posizione espressa più volte da ANCE Brescia secondo cui la qualificazione come edile dell’attività effettivamente svolta comporta, al di là di quanto denunciato dall’impresa, una serie di ricadute, non ultimo l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa Edile territorialmente competente, con conseguente diritto di quest’ultima di concorrere alla formazione o al diniego del DURC per l’impresa interessata.


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