INL – COMUNICAZIONI UNIRETE IN CASO DI RAPPORTI DI CODATORIALITA’ – IMPRESA DI RIFERIMENTO NOTA 10 OTTOBRE 2022, N. 2015
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 10 ottobre 2022, n. 2015 ha fornito chiarimenti in ordine possibilità per un’impresa retista, individuata nell’ambito di un contratto di rete quale impresa referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità – ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 – di effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE, pur non essendo essa stessa co-datore.
In via preliminare, l’INL ha chiarito che il D.M. n. 205/2021 ha individuato due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti ai rapporti di lavoro in codatorialità:
- l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità;
- l’impresa retista alla quale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, sarà imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa, come chiarito con nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022 (Newsletter ANCE Brescia – n. 9/2022 del 05/03/2022), ha la “responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL (cfr. art. 3, comma 3, del D.M.), l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL”.
Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumeranno il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.
Alla luce di quanto sopra, l’INL ritiene che, dal punto di vista normativo, non vi siano ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto. Infatti, secondo l’INL, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti al singolo rapporto ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.
Dal punto di vista tecnico, l’Ispettorato precisa che l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi. Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
Infine, l’INL precisa ulteriormente che tra i soggetti che possono essere individuati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2021 quali referenti per le comunicazioni telematiche, si ritiene possa rientrare anche la c.d. rete soggetto, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria.
Allegato: Nota_INL_2015__DCGIURIDICA_comunicazioni_UNIRETE
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