SUPERBONUS AL 2025 PER IMMOBILI CON DANNI DA SISMA
Sì al Superbonus fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi eseguiti su immobili residenziali nei Comuni interessati da eventi sismici, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ed in presenza di nesso di causalità tra il danno ed il sisma, accertato dalla scheda AeDES.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.8/E del 15 febbraio 2022, risolvendo i dubbi legati all’applicabilità della proroga del “110%” fino al 2025 per gli immobili interessati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (cfr. il nuovo art.119, co.8-ter del D.L. 34/2020).
In particolare, per gli immobili posti nelle zone terremotate, la proroga del “110%” fino al 2025 si riferisce sia agli importi, eccedenti il contributo per la ricostruzione, agevolabili con il SuperEcobonus ed il SuperSismabonus, sia alla maggiorazione del 50% delle spese ammissibili a tali benefici, riconosciuta in alternativa al contributo.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella R.M. n.8/E/2022 chiarisce che la proroga opera a condizione che gli edifici su cui si interviene:
– siano residenziali o a prevalente destinazione residenziale.
Sono comprese nella proroga le unità immobiliari a destinazione abitativa, quali le unifamiliari, mentre sono esclusi gli immobili strumentali all’attività di impresa, arti o professioni;
– siano stati danneggiati, e sia stato accertato il nesso tra il danno e l’evento sismico, mediante la scheda AeDES (o altro documento analogo), che attesta l’entità del crollo e l’inagibilità del fabbricato;
– si trovino nei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ivi compresi i cd. “comuni fuori cratere” ed a nulla rilevando la mancata proroga dello stesso.
Diversamente, l’Agenzia delle Entrate precisa che la proroga del Superbonus al 2025 non si applica nell’ipotesi in cui gli immobili, ancorché posti nei Comuni in stato di emergenza, non siano stati danneggiati dagli eventi sismici.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941