Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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31.03.2022 - lavoro

EMERGENZA COVID19 – SUPERAMENTO DI ALCUNE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA – RICADUTE SUL RAPPORTO DI LAVORO – DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24

 

Con l’avvenuta pubblicazione del Decreto in commento, il Governo ha ritenuto di disporre il superamento di alcune misure di contenimento della diffusione della pandemia, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’esigenza di superare lo stato di emergenza, disponendo, allo stesso tempo, indicazioni per la progressiva ripresa delle attività ordinarie iviinclusi i rapporti di lavoro.

Sotto quest’ultimo profilo, segnaliamo di seguito le principali novità di interesse per le imprese edili nella gestione del citato rapporto.

Certificazione per l’accesso ai luoghi di lavoro

In materia di utilizzo delle “certificazioni verdi”, il Decreto dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2022, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta il cd. Green pass base, ossia quello derivante da vaccinazione, guarigione o tampone.

Viene traslato al 30 aprile 2022, rispetto al previgente 31 marzo, il termine del periodo di assenza ingiustificata per i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o ne risultino sprovvisti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Viene, inoltre, posticipato al 30 aprile anche il termine finale entro cui le imprese possono sospendere il lavoratore non in possesso del Green Pass base o privo dello stesso nel momento di un accesso, dopo il quinto giorno di sua assenza ingiustificata.

Al riguardo, ricordiamo che tale sospensione può ricomprendere l’intera durata del contratto di lavoro stipulato con il sostituto dell’interessato, per un periodo iniziale non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabile fino al già menzionato termine del 30 aprile.

Certificazione per l’accesso ai luoghi di lavoro dei dipendenti ultracinquantenni

Da ultimo il Decreto dispone che, fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei lavoratori ultracinquantenni, questi ultimi, per l’accesso ai luoghi di lavoro, debbano esibire la semplice certificazione base, ossia quella derivante da guarigione, vaccinazione o test.

Tale norma è già operativa, essendo entrata in vigore il 25 marzo scorso, per espressa disposizione di legge.

Certificazione verde per l’accesso ad alcuni servizi

Nel periodo dal 1° al 30 aprile 2022, torna ad essere consentito alle persone munite del cd. Green pass base, come sopra definito, l’accesso a una serie di servizi fra cui mense e catering continuativo su base contrattuale e i servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, che restano riservati esclusivamente ai clienti degli stessi.

Individuazione delle mascherine quali DPI

Da ultimo, il Decreto, nel confermare l’obbligo fino alla già citata data del 30 aprile p.v. di utilizzo, in tutti i luoghi al chiuso, di strumenti di protezione delle vie respiratorie, specifica che, per i lavoratori, sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.

Il Servizio Sindacale di ANCE Brescia resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento si rendesse opportuno.

Circolare Decreto 24-2022 – Allegato


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