Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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15.04.2022 - lavoro

IRPEF – BONUS CARBURANTE VERSO I DIPENDENTI A VALERE PER IL 2022 – ESCLUSIONE DALL’IMPONIBILE FISCALE – LIMITE – DECRETO LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21

 

L’art. 2 del Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 prevede che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

In sostanza, tale norma introduce una misura straordinaria e temporanea, valevole per l’intero periodo d’imposta riferito all’anno 2022, in base alla quale le imprese private possono erogare buoni carburante per il valore massimo di 200 euro.

Al riguardo, segnaliamo che, sul punto, sono sorti dubbi applicativi, per la cui soluzione sono auspicabili rapidi interventi da parte dell’Amministrazione finanziaria, che permettano una pacifica applicazione della misura, soprattutto per quanto riguarda l’ambito di applicazione della misura suddetta, la sua cumulabilità, o meno, con la quota di esenzione di 258,53 euro, tradizionalmente legata all’erogazione di beni o servizi da parte del datore, la gestione dei lavoratori assunti o cessati in corso d’anno.

Fino ad allora, pertanto, consigliamo alle imprese cautela nell’adozione immediata della misura: il Servizio Sindacale resta, comunque, a disposizione delle imprese interessate per aggiornare le imprese associate circa gli sviluppi della vicenda nonché per gli approfondimenti che si rendessero necessari, nella singola situazione aziendale.

Allegato:

Decreto Legge 21 marzo 2022_21

 

 


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