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01.03.2022 - tributi

BONUS 110% – DECRETO ANTIFRODI – AVVENUTA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE – ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI – NOTA ANCE

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

ANCE, vista l’importanza per il settore di tale provvedimento normativo, ha prontamente diramato una nota di illustrazione dei contenuti dello stesso, accompagnandola con alcuni commenti dei passaggi più rilevanti per le imprese associate.

 

Art. 1 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Viene abrogato il comma 1 del’art.28 del Decreto legge n. 4/2022 (che limitava la cessione dei crediti da bonus fiscali) e si interviene direttamente nell’art. 121, sostituendo in toto le lettere a) e b) del comma 1, contenenti, rispettivamente, la disciplina dell’opzione per lo sconto in fattura e quella della cessione dei crediti corrispondenti ai bonus fiscali per l’edilizia (Superbonus 110%, Bonus ristrutturazione al 50%, Ecobonus e Sisma-bonus ordinari, Bonus Facciate).

Nello specifico, viene previsto che:

  • il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari ed assicurazioni.

In pratica, il beneficiario originario può cedere il bonus a qualsiasi altro soggetto, mentre chi lo acquista può utilizzarlo in compensazione o può cederlo ma solo a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario o imprese di assicurazioni. Questi ultimi soggetti potranno poi cedere il credito solo un’ulteriore volta e solo tra loro.

Sono, quindi, ammesse al massimo tre cessioni, dopo le quali non c’è più possibilità di trasferimento ed il credito deve essere utilizzato in compensazione.

 

  • con effetto dalle comunicazioni relative alle prime cessioni o allo sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022:
  • dopo la prima comunicazione, non è più ammessa la cessione parziale del credito di imposta;
  • al credito di imposta (derivante anche dallo sconto in fattura) viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive

In sostanza, il beneficiario originario può continuare a cedere parzialmente il credito di imposta (es.: utilizzarlo in parte in dichiarazione dei redditi e in parte cederlo), mentre il soggetto che acquista il credito (o l’impresa che ha praticato lo sconto in fattura) può solo cederlo per intero.

 

Vengono invece confermati i commi 2 e 3 del medesimo art.28, Decreto-legge n. 4/2022, in base ai quali:

  • i crediti di imposta già oggetto di precedenti cessioni alla data del 17 febbraio 2022 (termine così prorogato, dal 7 febbraio, dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n. 37381) possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli istituti finanziari;
  • dalla data di entrata in vigore del già citato Decreto-legge n. 4/2022 (ossia dal 27 gennaio 2022), sono nulli tutti i contratti di  cessione in violazione delle nuove disposizioni.

***

La nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’imposta viene estesa al cd Bonus alberghi (credito d’imposta pari all’80% per la riqualificazione energetica ed antisismica delle strutture alberghiere – art.1, DL 152/2021-legge 233/2021), e le modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Art. 2 – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

Con riferimento a tutti i bonus in edilizia, vengono inasprite le sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei soggetti che appongono il visto di conformità nell’ipotesi in cui espongano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso, o attestino falsamente la congruità delle spese.

Tali soggetti vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se  il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

È inoltre previsto l’adeguamento delle polizze assicurative che i medesimi tecnici devono stipulare. In particolare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle stesse (superando, così, il limite minimo di 500.000 euro).

 

Art. 3 – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

Viene previsto che l’utilizzo dei crediti d’imposta oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria può avvenire una volta cessati gli effetti del sequestro stesso e i termini di utilizzo dei crediti vengono aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.

Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno optato per la cessione dei bonus o per lo sconto in fattura.

 

Art. 4 – Disposizioni in materia dei benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

È stato previsto che, per i lavori edili di cui all’Allegato X del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi sarà consentito solo se nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ciò, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare  i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, come più volte richiesto dall’Ance, l’accesso ai suddetti benefici sarà limitato alle sole imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro.

 

Si rileva, inoltre, che l’indicazione del limite di importo pari a 70.000 euro comporterà la conseguente applicazione ai suddetti lavori anche dell’istituto della congruità.

Nell’ambito del citato art. 4 è stato, altresì, previsto che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per poter rilasciare il richiesto visto di conformità.

È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Va, infine, sottolineato come tale misura sarà efficace decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto e si applicherà ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Circolare Decreto Antifrodi – Allegato


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