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15.04.2022 - trasporti

RIMBORSO ACCISE GASOLIO – PRIMO TRIMESTRE 2022

 

A seguito della diminuzione dell’aliquota di accisa sul gasolio, da € 617,40 ad € 367,40 per mille litri di prodotto, disposta dal DL 21/3/2022, n. 21 per il periodo dal 22 marzo 2022 al 21 aprile 2022, è stata sospesa l’agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante (pari a € 403,22 per mille litri di prodotto), in quanto la precedente riduzione risultava meno favorevole rispetto al nuovo importo.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del rimborso accise gasolio per autotrazione, i litri di gasolio consumati nel primo trimestre 2022 ricomprendono quelli riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare, quali risultanti, nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal documento di accompagnamento semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

Nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento da indicare sarà 1° gennaio – 31 marzo 2022, mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” dovrà essere ridotto all’intervallo temporale che va dal 1° gennaio al 21 marzo 2022.

Dovranno, pertanto, essere esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumati riferibili al carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l’inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.

La dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel primo trimestre 2022 (gasolio rifornito dal 1° gennaio 2022 al 21 marzo 2022) potrà essere presentata entro il 2 maggio 2022.

Con la Circolare del 31 marzo scorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la disponibilità del software aggiornato per la compilazione delle domande ed ha definito la misura del beneficio riconoscibile pari a:

► € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai quantitativi consegnati all’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, come specificato in premessa.

Si ricorda che hanno diritto al beneficio gli esercenti l’attività di autotrasporto merci per conto proprio o per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’agevolazione i veicoli di categoria EURO 4 o inferiore.

Ciò per effetto della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività in materia di gasolio commerciale.

A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nemmeno l’istallazione di sistemi di riduzione del particolato (FAP) consente di equiparare i mezzi più inquinanti a quelli di categoria euro 5 o superiore.

Si ricorda, inoltre, che nella compilazione della dichiarazione, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Conseguentemente, il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa (trimestre solare di pertinenza).

Le dichiarazioni devono essere presentate agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, con le seguenti modalità alternative:

► utilizzando il software disponibile sul sito internet www.adm.gov.it attraverso cui compilare e stampare la dichiarazione. La dichiarazione stampata deve essere trasmessa all’Agenzia delle Dogane unitamente alla seguente documentazione:

▪ dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB);

▪ copia delle carte di circolazione dei veicoli interessati dal beneficio;

▪ copia di valido documento d’identità del sottoscrittore;

– per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione, si rinvia al seguente link.

Inoltre, pur non essendo allegata alla dichiarazione, deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli la seguente documentazione:

► fatture di acquisto del gasolio (con indicazione obbligatoria della targa in caso di rifornimento presso impianti di distribuzione carburanti);

► licenza/autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto merci;

► autorizzazione comunale nel caso di possesso di distributore privato di carburanti.

Si ricorda, inoltre, che il credito potrà essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24 utilizzando lo specifico CODICE TRIBUTO 6740 e indicando come anno di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.

L’importo del credito spettante in compensazione (tramite il modello F24) può essere utilizzato decorsi sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della dichiarazione. A decorrere dal 2012, il credito d’imposta derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di € 250.000,00 per la compensazione nel modello F24.

 

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.

Precisazioni sulle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B

L’art. 8, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Ai fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A-1 della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la Direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale e, in particolare, del Quadro A-1 della medesima, occorre chiarire che:

► nella colonna “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento come data ultima quella del 21 marzo 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, viene riportata la predetta data. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo successivo (22 marzo – 31 marzo 2022) del trimestre solare;

► la colonna “MEZZO SPECIALE” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

► nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio imputabili ad operazioni di rifornimento effettuate entro la fine della giornata del 21 marzo od a prelievi da apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato di prodotto consegnato entro la medesima data, come documentato dalle relative fatture d’acquisto o dall’e-DAS secondo le modalità richiamate in premessa, anche se utilizzati nei giorni immediatamente successivi;

► nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo.

Specificatamente, per “KM percorsi”, si intendono i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento ovvero la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla data del 21 marzo 2022 e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente. Non sono ammessi dati di altra natura.

Sulla stessa linea, per quanto riguarda le modalità di compilazione del Quadro B ed in particolare delle colonne raggruppate nel riquadro “Fatture di acquisto del gasolio”, si precisa che:

► nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo;

► nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° gennaio – 21 marzo 2022.

Adempimenti preordinati alla compilazione della dichiarazione relativa al secondo trimestre (1° aprile – 30 giugno 2022)

In vista della compilazione della dichiarazione di rimborso riguardante il secondo trimestre 2022 e, in particolare, della colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)” del Quadro A-1, si segnala quanto segue: l’esercente attività di trasporto procederà all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo (o delle ore di effettivo funzionamento dell’impianto del mezzo speciale) computandoli a partire dalla lettura del contachilometri (contaore) all’inizio della giornata del 22 aprile 2022 o comunque della giornata del primo rifornimento di gasolio per autotrazione successivo alla predetta data, tenendo conto delle indicazioni riportate in premessa.

Analogamente, nella compilazione del Quadro B, l’esercente dovrà tener conto solo delle fatture di acquisto del gasolio commerciale relative a consegne di prodotto effettuate a partire dall’inizio della giornata del 22 aprile 2022.

Eliminazione del termine di decadenza del beneficio

Si ricorda che con nota del 31 maggio 2012 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, a seguito della conversione in legge del Decreto n. 16/2012, è stata eliminata la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento che, non avendo più carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. Permane l’obbligo per l’esercente l’attività di trasporto di presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

Precisazioni per i titolari di distributori minori

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, di capacità globale superiore a 5 metri cubi e inferiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo.

Qualora l’esercente abbia presentato la suddetta comunicazione di attività, ma non sia ancora in possesso del codice identificativo, dovrà compilare nel Quadro B la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice identificativo).


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