LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE E LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE – 2022
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la Legge di revisione normativa ordinamentale e la Legge di semplificazione per l’anno 2022, che dettano modifiche normative di interesse per il settore
Sono state pubblicate sul BURL n.21, supplemento, del 24 maggio 2022, le seguenti leggi regionali:
– L.R.n. 8/2022 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022”
– L.R.n. 9/2022 “Legge di semplificazione 2022”
Di seguito si approfondiscono gli articoli delle due Leggi Regionali di maggiore interesse per la categoria.
L.R.n. 8/2022 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022”
Art. 11 – Modifiche agli articoli 13, 27, 30 e 32 della L.R.24/2006
In riferimento alla Legge Regionale n. 8 del 20 maggio 2022, “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022”, all’art. 11, si evidenziano nello specifico le modifiche apportate all’art. 27 della LR 24/2006, mediante le quali, al comma 1:
- L’inosservanza dell’obbligo di tenuta del libretto di impianto previsto in capo al responsabile dell’impianto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.
Inoltre, al comma 1 bis., la sanzione inerente all’omissione di comunicazione di propria nomina al comune o alla provincia riguarda, oltre all’amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato, un terzo responsabile, qualora delegato (ciascuno per quanto di competenza).
Dalle modifiche al comma 2 e mediante l’inserimento del comma 2 bis, gli obblighi inerenti alla targatura dell’impianto termico e l’invio della dichiarazione dell’avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche all’avvenuta targatura degli impianti stessi vengono specificati come obblighi da parte dell’installatore o del manutentore. Inoltre, vengono modificate le sanzioni amministrative nel caso di inosservanza degli obblighi inerenti all’invio della relativa dichiarazione, con aumento delle stesse in caso di ritardo.
Art. 14 – Modifiche agli articoli 8, 9, 11 e 27 della L.R.20/2021 […]
L’art. 14 comma 1 apporta alcune modifiche alla L.R.20/2021 sulla disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava, che recepiscono alcune osservazioni ministeriali tra le quali:
– l’inserimento di riferimenti al “grado di rischio archeologico” e al “potenziale archeologico dell’area” ai fini della valutazione di impatto sull’eventuale patrimonio archeologico presente nel sottosuolo;
– il richiamo agli strumenti di pianificazione di livello statale, con impatti sull’assetto e sull’uso del territorio, che possono incidere sull’attività estrattiva, rispetto ai quali il PAE deve essere coerente.
Sempre all’art. 14, al comma 6, allo scopo di superare alcuni rilievi di incostituzionalità che pare siano stati sollevati a livello nazionale, Regione Lombardia ha modificato l’art. 2 (Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)), della LR 2/2022 recante: “Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l’autonomia energetica” (riferimento alla NEWS di ANCE Lombardia n. 136 del 8 marzo 2022), eliminando il comma 3 e riformulando il comma 2.
Quest’ultima modifica riallinea la definizione di CE con quella prevista dal D.Lgs. 199/2021, in particolare, nel rispetto degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo, eliminando quindi i riferimenti alla partecipazione aperta a tutti i cittadini e l’esercizio dei poteri di controllo a capo di forme cooperative e associazioni, nonché le imprese la cui partecipazione non può costituire attività commerciale o industriale principale.
Quest’ultime, tuttavia, sono inserite alla lettera c), del comma 1, all’art. 31 del D.Lgs. 199/2021, con la seguente dicitura:
- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.
Con l’eliminazione del comma 3, viene meno il riferimento a:
- l’obiettivo primario delle CER è fornire benefici ambientali economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci, attraverso la produzione, l’autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta, anche attraverso il suo accumulo.
Poiché tale riferimento viene riportato alla lettera a), comma 1, art.31 del D.Lgs. 199/2021, con la dicitura:
- l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
La prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022 ha inoltre modificato l’art. 4 della Legge Regionale 2/2022, introducendo il comma 3 bis., in riferimento agli aiuti di stato:
- alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
L.R. n. 9/2022 “Legge di semplificazione 2022”
Art. 7 – Fondo «Ricerca & Innova»
In riferimento alla Legge Regionale n. 9 del 20 maggio 2022, “Legge di semplificazione 2022”, all’ art. 7 (Fondo “Ricerca & Innova”), in anticipazione delle risorse della Programmazione FESR 2021-2027, viene istituito il «Fondo Ricerca & Innova» con dotazione finanziaria pari a euro 12.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, da conferirsi in gestione a Finlombarda s.p.a.. L’obiettivo è promuovere l’innovazione tecnologica e digitale delle PMI lombarde assicurando modalità semplificate e tempestive di intervento a sostegno di investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo, anche digitale. La dotazione del Fondo potrà esser incrementata con ulteriori risorse a valere sul POR FESR 2021-2027 o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità.
Art. 10 – Disposizioni in tema di trasporti eccezionali e abrogazione del comma 3 dell’articolo 47 della L.R. 9/2019
L’art. 10 ha come obiettivo quello di favorire ulteriormente la creazione e l’aggiornamento dell’archivio stradale regionale, fondamentale per il rilascio delle autorizzazioni mediante il portale TE Online. Con la modifica normativa, gli Enti proprietari delle strade che non provvederanno a comunicare e validare i dati per l’archivio stradale regionale, resteranno esclusi dalle assegnazioni di finanziamenti regionali per infrastrutture per la mobilità e mezzi di trasporto.
Art. 11 – Semplificazione della procedura per la verifica di coerenza con il PRGR delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Modifica all’articolo 16 della L.R. 26/2003
La modifica proposta all’articolo 16 della L.R.26/2003 (articolo riguardante le funzioni provinciali in materia di rifiuti) è volta ad introdurre una semplificazione per le Province e per la Città Metropolitana di Milano in funzione dell’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).
Con la modifica proposta si prevede che, entro un anno dall’approvazione del nuovo PRGR, e comunque entro un anno da ogni aggiornamento del PRGR, le Province e la Città metropolitana si limitino a trasmettere agli uffici regionali la cartografia con l’individuazione delle aree idonee e non idonee, a seguito dei nuovi criteri regionali per tale indicazione. In questo caso, gli uffici regionali si limiteranno a prendere atto della coerenza della documentazione trasmessa.
Nel medesimo termine di un anno, le Province e la Città Metropolitana potranno proporre eventuali ulteriori elementi aggiuntivi di tutela, quali criteri di salvaguardia aggiuntivi per particolari aree di pregio (es. aree di rilevanza ambientale/naturale, quali aree golenali), che possono essere disposti nel rispetto di quanto contenuto nel PRGR e cioè a condizione che si conformino ai criteri stabiliti nel PRGR, che evitino di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate, che derivino da previsioni esplicite del PTCP/PTM. In questo caso, la documentazione, composta da cartografia e relazione di dettaglio, sarà oggetto di verifica di coerenza con il PRGR e di approvazione in Giunta, in caso di esito positivo della verifica.
Viene, infine, previsto che le Province e la Città metropolitana dovranno tempestivamente comunicare alla Regione, nelle medesime forme sopra citate (cartografia e relazione di dettaglio), le modifiche che, a seguito di ogni eventuale aggiornamento del PTCP o de PTM, dovessero incidere sui criteri localizzativi, per consentire la verifica regionale di coerenza con i contenuti del PRGR.
Art. 12 – Modifiche agli articoli 21 e 54 della L.R.26/2003
La modifica all’art. 2 della LR 26/2003, concernente la bonifica ed il ripristino dei siti inquinanti, interviene sul comma 12 con l’obiettivo di aggiornare il riferimento in legge a seguito delle sopravvenute modifiche normative intervenute con il D.Lgs. 121/2020 che ha profondamente innovato la disciplina del D.Lgs. 36/2003 sulle discariche di rifiuti.
Sulla base dell’evoluzione delle tecniche di bonifica e dell’attenzione alla sito-specificità dei luoghi e dei progetti, il D.Lgs. 36/2003 non costituisce più l’unico riferimento per i criteri costruttivi delle discariche ma deve essere considerato per gli obiettivi di tutela che in esso sono fissati quale riferimento qualitativo per la realizzazione di un volume confinato on site a servizio della bonifica, da declinare poi nell’ambito dei singoli procedimenti.
La modifica all’art. 54 ha, invece, la finalità di ridurre l’importo minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo II relativo alla “Gestione dei rifiuti” in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 3, della L.R.26/2003, che demanda alla d.g.r. 6511/2017 le indicazioni sulle modalità di raccolta dei dati attraverso l’applicativo web ORSO, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento.
Alla luce del percorso di progressiva implementazione dell’applicativo e della ormai acquisita formazione di Comuni ed operatori, l’importo della sanzione prevista nei casi di errata o mancata compilazione varia ora da 100 a 1.000 euro.
Art. 13 – Modifiche all’articolo 28 della L.R.20/2021. Impianti agro-voltaici in aree di cava recuperate
La modifica al comma 12 dell’articolo 28 della L.R.20/2021 aggiorna le disposizioni regionali in materia di impianti fotovoltaici in cave dismesse che si ritiene siano state, di fatto, superate dalla sopravvenuta normativa statale in tema di FER – Fonti Energetiche Rinnovabili (art. 20, comma 8, lettera c) del d.Lgs. 199/2021). Viene quindi ora prevista la possibilità di installazione di impianti agro-voltaici in ex cave recuperate e destinate a fini agricoli, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica verso un modello energetico più sostenibile e rispettoso dell’ambiente e del territorio, creando nuove aree di coltivazione.
Per quanto riguarda, invece, il permanere di attualità del comma 13 (che prevede, a determinate condizioni, l’istruibilità di impianti fotovoltaici in laghi di cava cessata), mediante il nuovo comma 13 bis si rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale per la definizione di aspetti tecnici e relative modalità applicative; analogo rinvio è previsto anche rispetto ai novellati contenuti del comma 12.
Art. 14 – Modifiche agli articoli 13, 14 e 58 bis della L.R. 12/2005 e conseguente adeguamento del R.R. 7/2017
L’art. 14 interviene sulla Legge per il Governo del Territorio, modificando la procedura prevista dagli artt. 13 e 14 in tema di approvazione dei PGT e dei Piani attuativi e prevedendo che il mancato rispetto del termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza di quello per la presentazione delle Osservazioni, previsto per l’approvazione della delibera sull’accoglimento delle Osservazioni stesse o delle eventuali controdeduzioni, non sia più sanzionato con l’inefficacia degli atti precedentemente assunti.
In tema di “invarianza idraulica”, la nuova Legge regionale dispone che l’adeguamento degli atti del PGT alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 7/2017, possa avvenire anche con Variante specifica da adottarsi entro il 31 dicembre 2025.
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