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27.05.2022 - Evidenza

QUALIFICAZIONE SOA PER BENEFICIARE DEI BONUS EDILIZI PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 516MILA EURO NEL 2023 – NOVITA’ CONTENUTA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “TAGLIA PREZZI”

 

La legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, cd. “Taglia prezzi”, introduce, fra l’altro, l’obbligo di possesso di attestato SOA (ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per le imprese edili ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’art. 10-bis del D.L. 21/03/2022, n. 21 come convertito prevede che, infatti, nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro, e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 , le imprese esecutrici debbono essere in possesso della qualificazione Soa.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo in esame prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali in questione, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 Euro deve essere affidata:
A) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) siano in possesso della qualificazione SOA in base al sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 50/2016;
oppure
B) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) documentano al committente o all’impresa subappaltante di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con una SOA ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016.

A decorrere dal 01/07/2023, l’esecuzione dei suddetti lavori di importo superiore a 516.000 Euro è affidata esclusivamente ad imprese già in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) della qualificazione SOA.
Pertanto, in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera B), la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 01/07/2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.

Le disposizioni non si applicano:
– ai lavori in corso di esecuzione al 21/05/2022 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022);
– ai contratti di appalto o subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, anteriore al 21/05/2022.

Si ricorda che i lavori interessati sono quelli relativi a:

  • la detrazione del 110% (superbonus): scadenza 31 dicembre 2023 per i condomini, poi decalage al 70 e 65% per il 2024 e 2025;
  • i bonus edilizi ordinari (bnus ristrutturazioni del 50%, ecobonus e sismabonus ordinari): scadenza 31 dicembre 2024

Ance Brescia, con riserva di fornire ulteriori approfondimenti sul tema, ricorda che gli uffici sono a disposizione per offrire un supporto completo per avviare il processo di qualificazione SOA.

IN ALLEGATO

Legge_20_05_2022_51

decreto-legge_21_03_2022_21_coordinato (1)

 


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