Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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01.04.2022 - lavoro

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO PER IVS A FAVORE DEL LAVORATORE – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 22 MARZO 2022, N. 43

 

La Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore pari allo 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile mensile dell’interessato, calcolata per tredici mensilità, non ecceda l’importo di euro 2.692, maggiorato, per la competenza di dicembre, dal rateo di tredicesima.

L’INPS, con la circolare 22 marzo 2022, n. 43, ha precisato che la misura introdotta non configura un aiuto di Stato e, pertanto, non necessita di autorizzazione della Commissione europea: nel contempo, ha diramato le indicazioni applicative della misura di cui trattasi.

Chiarimenti applicativi diramati dall’Istituto

In via preliminare, l’Istituto conferma che il beneficio è da riconoscersi a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e con la sola eccezione, per espressa previsione normativa, dei rapporti di lavoro domestici.

Ulteriore requisito per l’applicazione della misura agevolativa risiede nel rispetto di uno specifico limite retributivo: in effetti, l’esonero contributivo va riconosciuto solo se, nei periodi di paga compresi fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’interessato non è superiore, su base mensile, al limite di 2.692 euro.

In presenza delle condizioni soggettive sopra riferite, pertanto, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore passa dall’ordinario 9,19% all’8,39% o dal 9,49% all’8,69%.

La circolare precisa, inoltre, che, laddove fosse superato il già citato limite di imponibile previdenziale, ossia se l’interessato, in un singolo mese, percepisse una retribuzione superiore ai 2.692 euro lordi, il beneficio, per quel mese, non potrà essere riconosciuto.

Poiché, come detto, la norma prevede che il predetto importo mensile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l’Istituto specifica che, per il mese da ultimo citato, il beneficio andrà riconosciuto sia sulla retribuzione, purché inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima, laddove inferiore o uguale a un ulteriore massimale, per quanto di importo identico a quello riferito alla retribuzione corrente.

Le indicazioni diramate dall’Istituto prevedono, poi, la possibilità dell’applicazione dell’esonero anche nel caso in cui i ratei mensili siano erogati mese per mese, purché, in tale ipotesi, essi, singolarmente, non superino l’importo di euro 224 (ossia un dodicesimo del limite più volte citato, pari a euro 2.692).

In caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, l’INPS ritiene che la riduzione contributiva possa essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, purché l’importo dei ratei non sia superiore, in quel caso, al limite di euro 2.692.

L’Istituto, infine, precisa che l’agevolazione non può essere riconosciuta sulle altre competenze ultramensili, eventualmente riconosciute dalla contrattazione collettiva, quali, a titolo esemplificativo, la quattordicesima o eventuali altri compensi ulteriori alla tredicesima, in quanto non contemplate dalla norma istitutiva dell’esonero.

Da ultimo, la circolare conferma che, poiché la misura agevolativa vede quale beneficiario il lavoratore, la stessa prescinde dal possesso, o meno, del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del datore di lavoro.

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero in UniEmens

Per accedere al beneficio di cui trattasi, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022, momento di pubblicazione della circolare, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

L’Istituto sottolinea come, in particolare, nell’elemento <Contributo> debba essere indicata la contribuzione piena, calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l’esonero spettante, in relazione alla retribuzione corrente, dovranno, invece, essere compilati, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i campi di seguito riportati con le relative modalità:

– il codice “L024”, da inserire nell’elemento <CodiceCausale>, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

– il codice “L025”, da inserire nell’elemento <CodiceCausale>, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;

– il codice “L026”, da inserire nell’elemento <CodiceCausale>, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”,

ferma la compilazione degli altri campi secondo quanto esposto nel paragrafo 7 della circolare in commento.

A nostro avviso, stante la peculiarità contrattuali del nostro settore, nel citato codice “L026” potrà essere inserito anche l’esonero della quota in Cassa Edile, riferita alla maturazione della tredicesima mensilità per gli operai. Sul punto, peraltro, vale la riserva di diffondere gli esiti di specifici approfondimenti in corso di effettuazione da parte di ANCE Brescia.

L’Istituto, infine, precisa che il recupero dell’esonero con riferimento ai mesi di pregressi, ossia quelli decorrenti dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022, con ripetizione della sezione <InfoAggcausaliContrib> per tutti i mesi di arretrato.

Da ultimo, i datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/VIG).

Allegato; Circolare_numero_43_del_22-03-2022

 

 


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