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18.03.2022 - lavoro

INPS – TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI – MESSAGGIO 11 MARZO 2022, N. 1126

 

In merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, il comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 7/2022 del 19/02/2022).

Il comma 2 del medesimo articolo 17 ha disposto l’adozione di un apposito decreto interministeriale finalizzato a individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, viene effettuata in “modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.

In applicazione di quanto sopra, è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione, recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022.

Con messaggio 11 marzo 2022, n. 1126, l’INPS comunica che in sede di conversione del decreto-legge n. 221/2021, la legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha modificato l’articolo 17 del medesimo decreto-legge disponendo la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute:

  • nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
  • nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.

Il comma 3 bis dell’articolo 17, introdotto dalla legge di conversione n. 11/2022, stabilisce altresì che gli oneri a carico dell’INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali di cui al citato comma 2 dell’articolo 26, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto.

Per quanto sopra esposto, quindi, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

L’Istituto, infine, ribadisce che in merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell’articolo 26 citato, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.

Allegato:

Messaggio_numero_1126_del_11-03-2022

 


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