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17.06.2022 - lavori pubblici

FATTURAZIONE E PAGAMENTI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA – IL MIMS PRECISA CHE È POSSIBILE PAGARE SEPARATAMENTE MANDATARIA E MANDANTI

 

Ance Brescia informa che con un nuovo parere, il MIMS chiarisce come applicare correttamente quanto disposto dell’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici in tema di fatturazione e pagamenti nei raggruppamenti temporanei d’impresa.

In particolare, nel caso di partecipazione ad una procedura in forma di raggruppamento, potrebbe essere consentito alla stazione appaltante il pagamento diretto delle fatture ai singoli mandanti.

Sul punto è intervenuto il supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Mims (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) con il parere n. 1250 del 24 marzo 2022, richiamando l’art. 48 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

La norma prevede il conferimento al mandatario della “rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto”. Questo porta spesso a ritenere che il pagamento delle fatture debba essere fatto unicamente nei confronti del mandatario.

Tuttavia il successivo comma 16 dell’art. 48, specifica che “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”. Questo, secondo il MIMS, può consentire alla Stazione appaltante di prevedere il pagamento diretto dei mandanti. Per potere procedere, l’atto costitutivo del raggruppamento conterrà un mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti.

Un caso del genere è stato previsto anche nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale il MEF, fornendo chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni contenute nell’articolo 48-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, cui ha dato attuazione il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, precisa che la verifica di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 “va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna…e tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito.”

Il MIMS ribadisce che la liquidazione delle fatture ai componenti del raggruppamento dovrà avvenire contemporaneamente e solo a seguito dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti per il raggruppamento dal mandatario con la sottoscrizione del contratto. Infine, la modalità del pagamento diretto ai mandanti deve essere espressamente prevista nell’atto costitutivo del raggruppamento.

Di seguito il testo del parere del Mims in parola

Parere MIMS n. 1250

Data ricezione: 24/03/2022

Quesito

Nel caso di partecipazione ad una procedura in forma di raggruppamento, potrebbe essere consentito alla stazione appaltante il pagamento diretto delle fatture ai singoli mandanti?

Risposta

L’art. 48, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede il conferimento al mandatario della “rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto”. Ciò porta spesso a ritenere che il pagamento delle fatture debba essere fatto unicamente nei confronti del mandatario.

Tuttavia, si ritiene che la specificazione contenuta nel successivo comma 16 dell’art. 48, che recita: “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”, possa consentire alla Stazione appaltante di prevedere il pagamento diretto dei mandanti. L’atto costitutivo del raggruppamento conterrà un mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti.

La fattispecie sopra prospettata è stata prevista anche in una circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze (Circolare 8 ottobre 2009, n. 29, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2009, n. 246), con la quale il Ministero, fornendo chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pagamenti da parte delle p.a. contenute nell’articolo 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, cui ha dato attuazione il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, precisa che la verifica di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 “va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna…e tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito.”.

Resta fermo che la liquidazione delle fatture ai componenti il raggruppamento dovrà avvenire contemporaneamente e solo a seguito dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti per il raggruppamento dal mandatario con la sottoscrizione del contratto.

La modalità del pagamento diretto ai mandanti deve essere espressamente prevista nell’atto costitutivo del raggruppamento


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