COMPENSAZIONE PREZZI CONTRATTI PUBBLICI – RIEPILOGO DELLE ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Ance Brescia, facendo seguito a quanto già comunicato la scorsa settimana al seguente link https://www.ancebrescia.it/2022/caro-materiali-nei-contratti-pubblici-nuova-circolare-del-mims-per-contenere-le-tempistiche-delle-compensazioni-alle-imprese-e-nuove-regole-per-laccesso-al-fondo-del-secondo-semestr/, ricorda che il Ministero delle Infrastrutture ha firmato un’importante circolare di chiarimento per le stazioni appaltanti da esso controllate, in relazione al pagamento delle compensazioni dei prezzi dei materiali.
Più in particolare, alla luce di alcune criticità emerse in relazione ai pagamenti relativi al primo semestre 2021 – ed in previsione di quelli che dovranno essere effettuati per il secondo semestre 2021 e per il primo semestre 2022 – il Ministero ha ritenuto opportuno ricordare alle committenti quale sia il corretto modus operandi sul fronte delle risorse utilizzabili per provvedere ai pagamenti.
Nel documento viene ribadito, infatti, che, ai sensi della normativa vigente (art. 1-septies del DL 73/2021 per le compensazioni 2021, e art. 25 del DL n. 17/2022 per le compensazioni primo semestre 2022), la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dalle imprese deve essere effettuata utilizzando, in primo luogo, le somme a disposizione e, solo in via residuale e sussidiaria, ricorrendo al Fondo ministeriale per le compensazioni, istituito dal comma 8, dell’articolo 1-septies.
Pertanto, in prima battuta, le amministrazioni devono verificare la possibilità di provvedere alle compensazioni con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:
- 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
- ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
- somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Solo ed esclusivamente in caso di assenza o incapienza di tali somme, sarà possibile formulare richiesta di accesso al Fondo.
Di qui, il Ministero trae un importante avvertimento per le stazioni appaltanti, in quanto “il trasferimento delle risorse del Fondo non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile, utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici.”
Infine, il Ministero avverte che, proprio al fine di ottimizzare i tempi di trasferimento delle risorse dal Fondo ministeriale, con un apposito decreto del 5 aprile 2022 (in corso di registrazione) è stata aggiornata – con riferimento al secondo semestre 2021 – la precedente disciplina sulle modalità di accesso al Fondo, contenuta nel dm 30 settembre 2021.
Le novità introdotte sono sostanzialmente due:
- la riduzione da 60 a 45 giorni, decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto di rilevazione relativo al secondo semestre 2021 (ancora non adottato), dei termini entro i quali le committenti devono presentare domanda di accesso al Fondo, in caso di insufficienza di risorse proprie;
- l’istituzione di una piattaforma informatica dedicata, che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande.
La circolare è ovviamente indirizzata alle sole committenti e società direttamente sottoposte al controllo del Ministero (tra cui Anas ed RFI). Tuttavia, considerato che la gestione del Fondo per le compensazioni è rimessa direttamente agli uffici del Ministero, e che tutti i soggetti tenuti all’applicazione del Codice Appalti – fatta eccezione per i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici – possono presentare richiesta di accesso al Fondo in caso di insufficienza di risorse proprie, è evidente che le indicazioni formulate abbiano carattere generale e, pertanto, vadano rispettate da tutte le amministrazioni appaltanti.
Per quanto riguarda i contenuti del nuovo decreto sulle modalità di accesso al Fondo, in linea con le indicazioni fornite per il primo semestre 2021, è stato previsto che i 100 milioni di dotazione del Fondo per il secondo semestre 2021 saranno così ripartiti:
- – 34 milioni alle Piccole Imprese
- – 33 milioni alle Medie imprese
- – 33 milioni alle Grandi Imprese
Sono, invece, sensibilmente cambiate le modalità di presentazione delle domande da parte delle amministrazioni.
Infatti, oltre ad essere stata introdotta – come sopra già visto – una riduzione del termine per la domanda (passato da 60 a 45 giorni) e l’obbligatoria trasmissione tramite piattaforma informatica, è cambiata la documentazione da allegare.
In particolare, non si fa più cenno alla documentazione giustificativa prodotta dall’impresa che, per il primo semestre 2021, ha determinato molti problemi interpretativi da parte delle committenti, obbligando il legislatore a chiarire formalmente, attraverso il comma 13 dell’articolo 29, del DL “Sostegni ter”, la natura di tali giustificativi, consistenti unicamente nelle analisi.
Inoltre, in luogo della dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie proprie, con il nuovo decreto si chiede alle committenti di entrare più nello specifico, indicando puntualmente l’entità delle risorse proprie utilizzabili per le compensazioni, l’importo riconoscibile all’impresa attraverso tali risorse e, in ultima istanza, l’entità del contributo a valere sul Fondo.
Nel decreto si ricorda, altresì, che, in conformità a quanto sancito dall’articolo 23, comma 1, del DL 21/22 – cd. Crisi Ucraina – nel limite complessivo del 50% delle risorse del Fondo, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze e nelle more dello svolgimento della relativa istruttoria, alle stazioni appaltanti potrà essere riconosciuta un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto. Qualora, successivamente, l’esito dell’istruttoria fosse rigettato, in tutto o in parte, il Ministero provvederà nei modi e termini di legge alla ripetizione dell’importo erogato.
Anche per il secondo semestre del 2021 – come anche per il primo – non è stato definito un termine massimo entro il quale i contributi dovranno essere trasferiti dal Fondo alle committenti per provvedere ai pagamenti. Si prevede semplicemente che l’assegnazione delle risorse sarà comunicata alle committenti interessate e pubblicata sul sito del Ministero.
Tuttavia, l’articolo 7 del decreto prevede che, allo scopo di ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per il primo semestre 2021, l’esistenza dei requisiti e presupposti per l’accesso al Fondo potrà essere dimostrata dalle committenti anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità, con contenuti analoghi a quelli previsti per il secondo semestre dall’articolo 2, commi 2 e 3. Il richiamo al comma 2 della norma sembrerebbe implicare anche la possibilità di veicolare la dichiarazione tramite la piattaforma informatica che è stata appositamente attivata.
In allegato il testo della circolare e del decreto.
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