CRISI IMPRESA – AUMENTO SOGLIA DI DEBITO IVA PER LE SEGNALAZIONI DELL’AGENZIA ENTRATE
Comunicazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate per debiti IVA non inferiori al 10% del fatturato d’impresa, e comunque se il debito IVA è superiore a 20.000 euro. Eliminato, di fatto, il tetto dei 5.000 euro a cui, fino ad ora, sono state collegate le segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria agli organi di controllo delle imprese, collegate al nuovo strumento della “composizione negoziata della crisi”.
L’informativa ha il solo scopo di sollecitare l’impresa ad una verifica interna della propria posizione con il Fisco, e non comporta l’obbligo di accedere alla “composizione negoziata della crisi”.
Lo prevede l’art.37-bis del D.L. 73/2022, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2022 (cd. “Decreto Semplificazioni”), che interviene sulla disciplina della gestione della crisi d’impresa, di cui al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in vigore dal 15 luglio scorso.
In particolare, la disposizione incide sui meccanismi che consentono di avvisare tempestivamente l’impresa nel caso di una possibile insolvenza, in modo che la stessa valuti l’eventuale accesso alla “procedura di composizione della crisi”.
Nel dettaglio, l’articolo 37-bis del DL 73/2022, modifica l’importo del debito IVA, in precedenza fissato in misura superiore a 5.000 euro, che fa scattare la segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate agli amministratori/organi di controllo dell’impresa (l’art.25-novies del D.Lgs. 14/2019).
Nello specifico, non viene innalzata la soglia in valore assoluto dei 5.000 euro, ma ne viene affiancata un’altra in valore percentuale del 10% rispetto al volume d’affari e introdotta un’ulteriore soglia generalizzata di 20.000 euro.
La novità intervenuta con il “Decreto Semplificazioni”, anche se non ancora risolutiva delle criticità a suo tempo segnalate si pone in linea con quanto auspicato dall’ANCE che, sin dall’introduzione della disposizione, aveva espresso le proprie perplessità circa l’ammontare irrisorio del debito IVA collegato al meccanismo d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, proponendo nelle competenti Sedi istituzionali l’innalzamento del limite ad almeno 35.000 euro, tenuto anche conto della specificità dell’attività resa nel settore edile.
La nuova regola si applica a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche IVA relative al 2° trimestre 2022 (cfr. anche l’art. 21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, nella legge 122/2010).
Inoltre, viene stabilito che le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate devono essere inviate all’impresa al massimo entro 150 giorni (fino ad oggi il termine era fissato in 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche IVA.
In ogni caso, si ricorda che tali avvisi non comportano alcun obbligo di accedere alla “composizione negoziata della crisi”, ma solo un invito a verificare la singola posizione aziendale sul piano di una possibile difficoltà finanziaria.
In ogni caso, la nuova disposizione rappresenta un primo passo nella revisione della disciplina delle segnalazioni d’allerta, e dovrebbe evitare l’invio massivo di comunicazioni alle imprese da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr. il Comunicato stampa del 1° luglio scorso).
Tuttavia, l’ANCE auspica che una previsione analoga venga introdotta anche in relazione agli importi del debito cui sono riferite le segnalazioni d’allerta degli altri “creditori pubblici qualificati”, quali l’INPS (debito per contributi superiore a 15.000 euro in presenza di lavoratori subordinati) e l’INAIL (debito per premi assicurativi superiore a 5.000 euro).
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