GESTIONE RIFIUTI – SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E DEL MUD
Nelle prossime settimane, le imprese saranno chiamate a porre in essere alcuni adempimenti relativi alla produzione e/o alla gestione di rifiuti.
In particolare, è previsto, entro il 30 aprile 2022, il pagamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo per le imprese autorizzate al recupero di rifiuti in procedura semplificata (ex artt. 214-216 del D.lgs. 152/2006), in misura variabile in base alla quantità annua di rifiuti recuperabili nell’impianto, nonché per le imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti “in conto proprio” (art. 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006).
Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato con modalità telematica: l’impresa deve infatti provvedere accedendo alla propria area riservata nel sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx.
Si ricorda che il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento (articolo 24, comma 7, decreto ministeriale 120/2014). Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno, senza che sia intervenuta la regolarizzazione dei pagamenti, vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.
Entro il 21 maggio 2022 deve invece essere presentata la dichiarazione ambientale 2022, con riferimento ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2021.
Il MUD deve essere trasmesso in via telematica, con modalità differenziate a seconda della tipologia di rifiuti; è inoltre prevista la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di presentare una dichiarazione cd. semplificata, compilata online all’indirizzo https://mudsemplificato.ecocerved.it/ e inviata via pec all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
Si ricorda, infine, che sono esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 258 del Codice dell’ambiente, l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione ambientale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
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