CAM EDILIZIA – IN GAZZETTA IL TESTO DEI NUOVI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI IN VIGORE DAL 4 DICEMBRE 2022
Ance Brescia informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23/06/2022 n. 256, che reca i criteri ambientali minimi (CAM) per:
– l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
– l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
– l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Il provvedimento entra in vigore dal 04/12/2022 (120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), e a partire da tale data abroga e sostituisce il precedente CAM Edilizia di cui al D.M. 11/10/2017.
L’emanazione del decreto risponde all’esigenza di rivedere il precedente del 2017 in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti.
I criteri ambientali minimi (CAM) recati dal nuovo decreto, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), fatta salva l’applicazione di norme più restrittive derivanti da vincoli, piani e regolamenti (ad esempio, vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, piani e regolamenti comunali, ecc.).
Pertanto, i CAM sono applicabili integralmente anche agli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Leg.vo 42/2004) o di valore storico-testimoniale individuati dalla pianificazione locale, ad eccezione dei singoli criteri incompatibili con gli interventi da realizzare, previa motivata e dettagliata indicazione da parte del progettista nella relazione tecnica di progetto
Inoltre, resta salva la possibilità di disapplicare i CAM qualora in contrasto con normative tecniche di settore, anche qui previa motivata e dettagliata indicazione da parte del progettista nella relazione tecnica di progetto.
Se i lavori non riguardano l’intero edificio, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli:
* 2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;
* 2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.
Inoltre, in caso di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti, in aggiunta ai capitoli sopra indicati, si applicheranno anche i capitoli:
* 3.1.2 – Macchine operatrici;
* 3.1.3 – Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori.
Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.
Particolare importanza è stata posta nella qualità degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo edilizio, definendo dei punteggi premianti per quelle organizzazioni che dispongano di personale certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Nell’abito dell’attività di progettazione, è premiata l’organizzazione che prevede un gruppo di lavoro contenente almeno un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità. Tale certificazione è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e sui contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale.
Al punto “2.7.1 Competenza tecnica dei progettisti” si prevede un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 45, per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.
Nell’abito dell’attività di esecuzione dei lavori, al punto “3.2.6 Capacità tecnica dei posatori” è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale esclusivamente di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare. Non solamente una persona per ogni squadra di posa, ma il decreto riporta come requisito che tutte le persone che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere rispettino il criterio.
L’ottenimento di questo punteggio premiante si ottiene esibendo documentazione che attesti la partecipazione del personale ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da un Organismo di Certificazione, o Ente titolato, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, in possesso dell’accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento.
Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, nominale e specifico per il materiale o l’elemento tecnologico che dovrà essere posato.
Per ottenere la certificazione, un posatore deve presentare la propria domanda ad un organismo di certificazione, corredata da documentazione che attesti l’esperienza maturata nella specifica attività e la formazione che ha seguito.
Se la domanda è accettata, il posatore deve poi superare un esame che è normalmente composto di tre prove, di cui una teorica scritta, una orale ed una pratica, comprensiva di simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale.
Nel caso del certificato di conformità, gli organismi che li rilasciano pubblicano un registro su cui è possibile verificare in ogni momento lo stato di validità del singolo certificato. La certificazione non è infatti rilasciata una volta per sempre, come avviene per i titoli scolastici, ma è soggetta ad un mantenimento annuale e ad una scadenza.
Qualora la certificazione non venga mantenuta, viene inizialmente sospesa, per poi essere revocata.
La certificazione può essere sospesa quando non sono gestiti correttamente i reclami oppure nel caso in cui l’organismo riceva una segnalazione documentata da parte di una parte terza (ad es. cliente del posatore, concorrente, datore di lavoro o un direttore lavori) relativa al mancato rispetto del codice etico o alla deontologia professionale. Causa di sospensione della certificazione può anche essere la mancanza di c’è continuità nell’esercizio della specifica pratica professionale.
Nei nuovi Cam Edilizia si prende in considerazione anche il Building Information Modeling: nei casi di bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.
Ovviamente sono considerati anche gli ESG: al capitolo “2.7.4 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)” si prevede un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).
Da ultimo, Ance Brescia ricorda che dal 4 dicembre 2022, contestualmente all’entrata in vigore del nuovo decreto, è abrogato, come detto, il precedente CAM Edilizia di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
Si pubblica in allegato il testo del nuovo CAM EDILIZIA in vigore dal prossimo 4 dicembre.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
IN ALLEGATO
2022_dm_23_06_cam_edilizia_Allegato
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941