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27.05.2022 - tributi

BONUS FISCALI IN EDILIZIA – PRESUPPOSTI – APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVA SU BASE NAZIONALE – EFFICACIA DAL 28 MAGGIO 2022 – PUNTI DI ATTENZIONE

Come noto, l’art. 28-quater del Decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, come convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto nuovi requisiti per la fruizione, da parte del committente, dei benefici connessi ai bonus fiscali conseguenti a lavori edili.

In particolare, la norma citata ha subordinato, per i lavori edili di cui all’Allegato X del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, tale fruizione alla presenza, nell’atto di affidamento dei lavori, dell’indicazione circa l’esecuzione dei suddetti lavori da parte di imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In sostanza, i suddetti bonus saranno riservati, come più volte richiesto da ANCE, ai soli lavori svolti da datori di lavoro che possano attestare di essere regolari e qualificati, in quanto essi, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini sia di formazione che di sicurezza sul lavoro.

Al riguardo, rammentiamo come la norma di cui trattasi acquisti efficacia, per espressa previsione legislativa, dal 27 maggio 2022 e si applichi ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data, ossia dal 28 maggio p.v..

Le agevolazioni fiscali sulle quali si estende l’applicazione della norma in commento sono tra le altre:

  • Superbonus 110%;
  • Bonus barriere architettoniche 75%;
  • Adeguamento ambienti di lavoro 60%
  • Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito);
  • Bonus Facciate.

L’Agenzia delle Entrate procederà alla verifica del rispetto della norma avvalendosi della collaborazione di Ispettorato del Lavoro, INPS e Casse edili. Un’ulteriore verifica sarà richiesta ai professionisti che appongono il visto di conformità.

Al momento, mancano, nonostante l’approssimarsi della data da ultimo riportata, le indicazioni operative ed applicative da parte della già citata Agenzia delle Entrate: riteniamo comunque opportuno, nel ricordare alle imprese l’imminente piena efficacia della norma, fornire alcuni, primi, suggerimenti applicativi.

In primis, evidenziamo come la norma di legge ricolleghi gli adempimenti in essa contenuti (indicazione dei contratti collettivi applicati sia nell’atto di affidamento che nelle fatture) ai soli lavori che saranno avviati dal 28 maggio 2022: pertanto, i lavori già iniziati a tale data e/o le fatture emesse dopo la stessa ma riferite a lavori già in corso a quel giorno non sono interessati dalla norma in commento.

Invece, per i lavori che inizieranno dal 28 maggio p.v., il consiglio, in attesa delle indicazioni degli Enti preposti, è di inserire, nel testo dell’atto di affidamento, ossia nel testo del contratto di appalto o di subappalto, l’indicazione circa l’effettuazione dei lavori edili da parte di impresa che applichi i contratti collettivi, nazionale e territoriale, del settore edile, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, riteniamo importante che le imprese indichino quanti più elementi utili al riconoscimento della rappresentatività di tali associazioni, riportando, nei documenti sopra precisati, l’individuazione dei soggetti firmatari e la data di avvenuta sottoscrizione della contrattazione di cui trattasi.

Di conseguenza, anche le fatture emesse dall’appaltatore e dal subappaltatore, incaricati di svolgere i lavori edili in parola, dovranno specificare le medesime indicazioni circa la contrattazione collettiva, applicata dalle imprese che hanno effettivamente realizzato tali lavorazioni, già riportate nell’atto di affidamento.

Tali indicazioni riguardano sia l’appaltatore che ciascun eventuale subappaltatore, se a quest’ultimo sono stati affidate lavorazioni edili rientranti nell’Allegato X del Decreto legislativo n. 81/08.

Con riserva di aggiornamento dei suggerimenti contenuti nella presente alla luce delle più volte richiamate interpretazioni che verranno diramate dall’Agenzia delle Entrate, ricordiamo da ultimo che gli uffici di ANCE Brescia sono a disposizione delle imprese per ogni ulteriore approfondimento si renda opportuno.

 

 


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