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03.06.2022 - tributi

SÌ AL BONUS PRIMA CASA UNDER 36 ANCHE IN CASO DI CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

 

OK al bonus prima casa “under 36” al giovane indicato come acquirente di un’abitazione, in base alla nomina specifica a valle di un contratto per persona da nominare nell’ambito del preliminare di compravendita.

Il beneficio, come credito d’imposta, spetta al giovane in misura pari all’intera IVA al 4% pagata sull’acquisto, a condizione che nel rogito siano richiamati anche gli acconti non versati da lui, ma dall’originario promissario acquirente al momento del preliminare.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.261 dell’11 maggio 2022, ad un’istanza formulata da un giovane in ordine all’applicabilità dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, riconosciuta, fino al 31 dicembre 2022, ai soggetti di età inferiore a 36 anni (cd. bonus prima casa “under 36” – cfr. l’art.64 del D.L. n.73/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2021 e la C.M. 12/E/2021).

Il bonus fiscale, si ricorda, consiste nell’esenzione dall’imposta di registro e dalle ipo-catastali, ovvero in un credito d’imposta pari all’IVA, in misura pari al 4% pagata sull’acquisto.

Nel caso di specie, il padre dell’istante aveva sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione da un’impresa di costruzioni, con la particolare formula del “contratto per persona da nominare”, ovvero riservandosi di individuare, in un momento successivo (e prima del rogito), un soggetto terzo, in qualità di effettivo acquirente dell’immobile, con un’apposita dichiarazione di nomina.

La scelta è, poi, ricaduta sul figlio, di età inferiore a 36 anni ed in possesso di tutti i requisiti per accedere al beneficio fiscale, il quale subentra, proprio con l’atto di nomina, nel contratto preliminare e versa, in fase di rogito, il corrispettivo a saldo, con applicazione dell’aliquota IVA del 4%, trattandosi di “prima casa”.

Il figlio chiede, quindi, all’Agenzia delle Entrate se può usufruire dell’agevolazione, nella forma del credito d’imposta, calcolato sull’IVA relativa all’intero corrispettivo di acquisto dell’abitazione (e non solo sul saldo), tenuto conto che parte di esso (caparre ed acconti) è stato versato dal padre in virtù della stipula del compromesso, e prima della sua nomina come parte acquirente dell’abitazione.

Al riguardo, nella Risposta n.261/2022 l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche la normativa civilistica al riguardo, ammette l’applicabilità del bonus prima casa “under 36” in favore dell’istante, individuato come acquirente di un’abitazione in base ad un atto formale di nomina a valle di un contratto per persona da nominare, nell’ambito di un preliminare di compravendita.

Circa l’ammontare del beneficio, nella forma del credito d’imposta, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che questo spetta in misura pari all’intera IVA al 4% pagata sull’acquisto della “prima casa”, sia in acconto (dal padre) che a saldo (dal figlio), ma a condizione che nel rogito siano enunciati nel dettaglio:

  • gli acconti già versati dal padre, con i relativi importi;
  • le modalità di pagamento degli stessi acconti;
  • gli estremi delle fatture a lui intestate, con applicazione dell’aliquota IVA del 4%.

 


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