Referente: rag. Enrico Massardi
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10.06.2022 - economia

MANIFESTAZIONE D’INTERESSI REGIONALE – STRATEGIE SVILUPPO VALLI PREALPINE

 

Si informa che sul BURL del 31 maggio 2022 – n. 22 (S.O.) – è stato pubblicato il D.d.u.o. n. 7305 del 26 maggio 2022, recante “Avviso di manifestazione d’interessi per la selezione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine (fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine)”.

L’avviso è volto alla selezione di strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale, la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale, l’integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete degli attori istituzionali locali.

Questa misura si applica esclusivamente per i territori delle Province di:

  • BERGAMO;
  • BRESCIA;
  • COMO;
  • LECCO;
  • VARESE.

Obiettivo generale, in attuazione della d.g.r. 15 dicembre 2021 n. 5712 (Nuova strategia per lo sviluppo delle valli prealpine), è la definizione e la realizzazione di strategie locali che abbiano una rilevanza sovracomunale, atte a:

  • migliorare l’implementazione delle politiche a favore delle aree montane al fine di contrastare fenomeni di isolamento e abbandono;
  • elaborare strategie di sviluppo sostenibile e resiliente;
  • promuovere una maggiore qualità della progettazione locale.

 

I beneficiari dell’iniziativa sono partenariati di progetto composti da Enti pubblici, nello specifico:

  • Unioni di Comuni e Comuni classificati “montani” o “parzialmente montani” (di cui all’allegato 1 del provvedimento);
  • Comunità Montane;
  • Enti Parco, limitatamente ai territori dei comuni “montani” e “parzialmente montani”.

 

Sono esclusi, ai sensi dell’art. 5bis della l.r. 25/2007, i Comuni:

  • della provincia di Sondrio;
  • della provincia di Pavia in quanto provincia con territorio montano inferiore al 30% del territorio provinciale;
  • della provincia di Brescia confinanti con la provincia di Trento come individuati nell’allegato A alla delibera n. 4 del 1° ottobre 2021 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti.

Le strategie sono attuate attraverso apposito Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici coinvolti, mediante l’individuazione di un soggetto capofila.

Possono concorrere all’attuazione delle strategie anche eventuali soggetti privati e/o soggetti del terzo settore per interventi dei “progetti finanziabili” (cfr. paragrafo B2 del provvedimento) che non prevedano un co-finanziamento regionale.

I progetti, in questo caso, devono riguardare:

  1. rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio e degli spazi aperti abbandonati, dismessi, sottoutilizzati, che versano in situazione di criticità, degrado, inadeguatezza o che necessitano di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali, didattici, culturali e sportivi;
  2. rafforzamento dell’inclusione sociale, contrasto alla povertà e riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali e di genere, attraverso interventi a sostegno delle fasce di popolazione più deboli e vulnerabili.

Ogni territorio può essere interessato da una sola strategia; pertanto, ciascun soggetto può sottoscrivere una sola proposta.

La proposta di strategia deve pervenire a Regione Lombardia da parte del Capofila ed essere sottoscritta da almeno cinque Enti facenti parte di un ambito territoriale omogeneo, inteso quale porzione di territorio avente caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili.

Le risorse disponibili sono di € 14.268.000,00 di cui € 5.000.000,00 sull’annualità 2022 e € 9.268.000,00 sull’annualità 2023.

La dimensione finanziaria della Strategia non deve superare l’importo di € 3.500.000,00 e l’importo di ogni singolo intervento non deve essere inferiore a € 200.000,00.

Il contributo concesso è in capitale a fondo perduto. L’ammontare dei contributi è commisurato al valore degli interventi ammessi a contributo e non può superare, per ogni singolo intervento, il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Per gli interventi che vedono come Ente proprietario i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (risultante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell’Istituto nazionale di statistica), gli Enti parco e le Comunità Montane sono concessi contributi sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Le spese ammissibili:

  1. a) spese afferenti ai lavori utili e pertinenti alla realizzazione degli interventi;
  2. b) spese tecniche e somme a disposizione, comprese quelle di progettazione, di acquisizione servizi professionali, spese per l’acquisizione di aree su cui è previsto l’intervento, spese di pubblicità, imprevisti (max 10% delle spese di cui alla lettera a);
  3. c) spese afferenti all’acquisto di dotazioni (quali computer, apparati di telefonia, arredi, attrezzature sportive) a condizione che queste siano strettamente connesse agli investimenti oggetto dell’intervento ed abbiano una rilevanza economica marginale, per un importo non superiore al 10% del costo complessivo dell’opera;
  4. d) IVA (solo nel caso in cui non possa essere recuperata).

Sono ammissibili le spese successive al 1° gennaio 2022 per interventi i cui lavori siano stati affidati successivamente alla medesima data.

Per i contributi concessi in conformità alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso.

La domanda di ammissione al finanziamento della strategia, prodotta dal sistema e firmata elettronicamente dal Legale Rappresentante dell’ente Capofila o da suo delegato, corredata della documentazione di seguito elencata, deve essere presentata esclusivamente online, per mezzo del Sistema Informativo Integrato Bandi online: https://www.bandi.regione.lombardia.it nel seguente intervallo temporale: dalle ore 10:00 del 30 maggio 2022 alle ore 12:00 del 29 luglio 2022.

Gli Uffici dell’Associazione restano a disposizione per ogni chiarimento.


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