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21.10.2022 - tributi

ATTIVITÀ PRELIMINARI AD INTERVENTI DI BONIFICA– IVA AL 10% – RISPOSTA ADE 490/E/2022

Sì all’aliquota IVA del 10% per forniture di beni e prestazioni di servizi relative ad attività preliminari alla bonifica delle acque sotterranee ad un sito industriale dismesso; IVA agevolata anche per le ulteriori operazioni (fornitura di utenze, servizi di vigilanza), strettamente correlate alle medesime attività preparatorie, come prestazioni accessorie.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 490/E del 5 ottobre 2022, a proposito dell’aliquota IVA applicabile ad una serie di interventi complessi volti alla messa in sicurezza dal rischio di contaminazione ambientale delle acque sotterranee ad un’area industriale non più operativa.

Nel caso di specie, la società istante chiede di sapere se sia possibile applicare, nell’ambito di un progetto già approvato dal Comune, l’aliquota IVA del 10%, riconosciuta per le “opere di urbanizzazione”, a diverse tipologie di interventi preliminari rispetto alla bonifica di un’area industriale, affidati anche in appalto.

In particolare, i lavori comprendono sia i pompaggi e le verifiche idrauliche, sia l’acquisto di beni e servizi ulteriori, ma strettamente correlati all’attività di bonifica, quali la fornitura delle utenze e dei servizi di vigilanza nel cantiere.

Inoltre, viene chiesto, in caso di conferma dell’applicabilità dell’IVA agevolata, se sia corretto ricevere dai propri fornitori le note di credito relative alle fatture di acquisto con IVA al 22%, per le prestazioni già ottenute (variazione in diminuzione dell’IVA ai sensi dell’art.26, co.3, del D.P.R. 633/1972 – Decreto IVA).

Nel fornire la propria risposta, l’Amministrazione finanziaria ricostruisce la disciplina relativa all’applicabilità dell’IVA al 10% sulle operazioni relative alle “opere di urbanizzazione”, individuate tassativamente nell’elenco di cui all’art.4 della legge 847/1964, tra le quali sono comprese anche le “attrezzature sanitarie” (cfr. i nn.127 da quinquies a septies della Tab. A, parte III, allegata Decreto IVA).

In quest’ultima categoria rientrano anche “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica di aree inquinate”, come espressamente stabilito dalle norme specifiche in materia (cfr. l’art. 266 del D.Lgs. 2006/152 – cd. codice dell’ambiente).

Ciò premesso, sul tema l’Agenzia delle Entrate richiama il parere del Ministero dell’ambiente espresso in relazione ad una fattispecie analoga, nel quale veniva precisato che le attività di bonifica possono considerarsi “opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” solo se inserite all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità.

Inoltre, il Ministero precisava che l’aliquota IVA agevolata, stabilita come incentivo alla realizzazione degli interventi di bonifica, dovesse essere applicata a tutte le attività individuate nel progetto approvato, ivi compresi gli interventi preparatori alla bonifica (cfr., da ultimo, la Risposta dell’AdE n.399/E/2021).

Sulla base di tale ricostruzione, quindi, nella Risposta n.490/E/2022 viene chiarito che tutte le attività preparatorie, necessarie e funzionali alla bonifica, se inserite in un progetto regolarmente approvato dalle autorità competenti, fruiscono dell’aliquota IVA al 10%, come operazioni relative ad “opere di urbanizzazione”.

Quindi, l’aliquota IVA ridotta è riconosciuta anche per gli ulteriori beni e servizi strettamente correlati ai successivi lavori di bonifica (ad es., vigilanza del sito), come prestazioni accessorie, a condizione che sia dimostrabile il loro “nesso di accessorietà” con la messa in sicurezza e che tali prestazioni siano fornite a cura dello stesso soggetto che esegue la decontaminazione dell’area (cfr. l’art.12 del Decreto IVA).

Infine, l’Amministrazione finanziaria conferma che, in tutte le ipotesi in cui è applicabile l’IVA al 10%, l’impresa istante può richiedere ai propri fornitori, per le fatture già ricevute con l’aliquota IVA ordinaria, l’emissione di note di credito a suo favore (mediante nota di variazione in diminuzione entro 1 anno dall’operazione).


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