APPALTI PUBBLICI E GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – LE PENALI, SE RIFERITE AD EPISODI ISOLATI E DI MODESTA RILEVANZA, NON COSTITUISCONO UN GRAVE ERRORE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
(Consiglio di Stato, Sez. III, 11 febbraio 2022, n.997)
…omissis…
10.2. Anche questo ultimo motivo è destituito di fondamento.
10.3. Come ha bene evidenziato la sentenza impugnata, infatti, nell’ammissione alla gara stessa si può ritenere implicita la volontà, da parte della pubblica amministrazione, di non ritenere rilevanti o determinanti a fini espulsivi, in quanto idonei ad incidere sulla affidabilità professionali, gli esiti di pregressi rapporti contrattuali né, si badi, -OMISSIS- ha dimostrato che l’applicazione di penali, tutto sommato modeste (quella più grave è del 2,99%), costituisca un indice di inaffidabilità, in concreto, di -OMISSIS- per la natura delle contestazioni che hanno condotto, nelle pregresse vicende, all’applicazione di tali penali.
10.4. D’altro canto, come ha osservato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le penali, specie se riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza, non offrono, per la loro natura fisiologica nella complessiva economia ed esecuzione dell’appalto, alcun elemento per considerare l’inadempimento cui sono collegati un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale (Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615).
10.5. Va ad ogni buon conto qui richiamato, e ribadito, il principio, ben evidenziato dalla sentenza impugnata, secondo cui la stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale – o, come nel caso di specie, l’applicazione della penale prevista nel contratto – dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia e, cioè, con l’ammissione alla gara dell’impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale: la stazione appaltante deve indi motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850, Cons. St., sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622).
10.6. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
…omissis…
IN ALLEGATO
Consiglio di Stato, Sez. III, 11 febbraio 2022, n.997
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941