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23.12.2022 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI E CARO MATERIALI – OBBLIGO DI UTILIZZO DEI PREZZARI AGGIORNATI PENA L’ANNULLAMENTO DELLA GARA

(TAR Campania – Napoli, sez. I, 5.12.2022 n. 7596)

Secondo il TAR Campania, la Stazione appaltante ha l’obbligo di applicare i prezzari aggiornati. Il mancato utilizzo dei nuovi prezzari determina l’annullamento della gara.

Il principio è stato affermato dal TAR Campania-Napoli 05/12/2022, n. 7596 con riferimento all’art. 26, D.L. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti) che, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, impone alle Regioni l’aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso e l’applicazione dei prezziari aggiornati alle procedure di gara avviate successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto.

Nel caso esaminato dal TAR, il ricorrente e l’ANCE sostenevano che il progetto esecutivo posto a base di gara era stato predisposto senza fare riferimento alle tariffe regionali aggiornate, con conseguente violazione dell’obbligo di applicare i prezzari vigenti. In particolare, la legge di gara disponeva l’applicazione di un prezzario antecedente, mentre era stato approvato il nuovo prezzario in epoca precedente alla pubblicazione del bando.

Il TAR ha innanzitutto evidenziato che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione.
In linea generale infatti gli appalti devono essere aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. Laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell’utile stimato, è evidente che l’offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile, con ovvie conseguenze sulla veridicità della stessa.

Ciò posto, il dato letterale dell’art. 26, comma 2, D.L. 50/2022 è preciso nel richiedere che, per le procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell’entrata in vigore del decreto legge stesso, ovvero per le gare bandite dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 16, D. Leg.vo 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi della medesima fonte normativa.

Con riferimento al dato temporale, i giudici hanno inoltre chiarito che per “avviate” devono intendersi quelle gare per le quali il relativo bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022, in quanto è la pubblicazione del bando ad incardinare la procedura di gara.

Il TAR non ha inoltre ritenuto convincente l’argomento dedotto dalla Stazione appaltante secondo cui, nella consapevolezza del problema relativo all’aumento del costo dei materiali, aveva introdotto una apposita clausola di revisione dei prezzi nel disciplinare di gara, proprio con l’obiettivo di offrire una maggiore tutela dell’impresa aggiudicataria. Sul punto è stato precisato che:
– le clausole di revisione del prezzo si riferiscono al periodo di efficacia del contratto e, quindi, alle eventuali sopravvenienze che dovessero verificarsi nella fase di esecuzione della prestazione,
– le clausole che stabiliscono il prezzario invece determinano geneticamente l’oggetto del contratto e costituiscono una previsione essenziale perché l’impresa partecipante possa regolarsi ai fini della composizione e della modulazione della propria offerta, a beneficio dell’affidabilità e sostenibilità economico-finanziaria della stessa.

Nel caso di specie il nuovo prezzario regionale era stato pubblicato a luglio 2022, in epoca precedente alla pubblicazione del bando di gara contestato, avvenuta nel settembre 2022. Il TAR ha pertanto ritenuto illegittima l’applicazione del prezzario antecedente e di conseguenza ha disposto l’annullamento della gara.

In allegato si pubblica il testo della sentenza in parola.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

 

 

IN ALLEGATO

04.06 ALLEGATO – TAR Campania – Napoli, sez. I, 5.12.2022 n. 7596


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