AGGIORNAMENTO PERIODICO SUI TEMI FISCALI DI INTERESSE DEL SETTORE A CURA DELLA DIREZIONE POLITICHE FISCALI
Decreto “aiuti” dl 50/2022 (ddl 3614/c)
Nella Gazzetta ufficiale (n. 114 del 17-5-2022) è stato pubblicato il Decreto legge recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” cd. “Decreto Aiuti”.
Il provvedimento introduce (Cfr. Art. 14) due modifiche alla disciplina del Superbonus, intervenendo sugli artt. 119 e 121 del DL 34/2020.
Si tratta in particolare:
– della proroga al 30 settembre 2022 del termine fissato al 30 giugno 2022, entro cui i proprietari di ville unifamiliari devono aver effettuato il 30% dei lavori onde poter fruire del superbonus sino al 31 dicembre 2022. La norma precisa, inoltre, che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche quelli non agevolati al 110%;
– della possibilità per le banche di cedere in ogni momento il credito derivante dai bonus edilizi ai soggetti clienti professionali privati (es. banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza che a questi sia consentita un’ulteriore cessione.
Attualmente il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato in fattura è cedibile:
– 1 prima volta a soggetti terzi incluse le banche e gli altri intermediari finanziari;
– 2 ulteriori volte solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni;
– 3 ulteriore volta (dopo l’acquisizione del credito) solo da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario a favore dei propri correntisti “professionali”, senza facoltà per questi ultimi di ulteriore cessione.
Va segnalato anche l’art. 21, che, per il 2022, innalza dal 20% al 50% (nel limite max 1mln di euro) il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” di cui all’allegato B alla legge 232/2016. Si tratta delle spese per software, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Sul provvedimento l’ANCE sta predisponendo una memoria da inviare alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, nella quale verrà espresso parere positivo sulle misure introdotte e verranno inserite due proposte emendative volte a:
– prorogare al 2024 gli incentivi alla valorizzazione edilizia ossia l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse a favore delle imprese acquirenti fabbricati usati da riqualificare e re-immettere sul mercato con caratteristiche energetiche e strutturali in linea con i più moderni standard costruttivi;
– con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dagli IACP per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., consentire l’applicazione del Superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.
Decreto “taglia prezzi” legge 51/2022
Il DL 21/2022 è stato definitivamente convertito nella Legge 51/2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022.
Il provvedimento, che adotta misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, contiene due disposizioni di interesse.
Art. 10-bis che introduce, dal 1° luglio 2023, per i lavori di importo superiore a € 516.000, cui si applicano i bonus edilizi, l’obbligo di qualificazione SOA delle imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltrici).
È previsto anche un periodo transitorio (dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 in cui è sufficiente la richiesta di rilascio della qualifica).
I lavori interessati sono quelli relativi a:
- la detrazione del 110% (superbonus): scadenza 31 dicembre 2023 per i condomini, poi decalage al 70 e 65% per il 2024 e 2025;
- i bonus edilizi ordinari (bonus ristrutturazioni del 50%, ecobonus e sismabonus ordinari): scadenza 31 dicembre 2024.
In base all’attuale scadenza, non sono interessate:
- la nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a prescindere dalla modalità di sua fruizione (scade nel 2022);
- il bonus facciate (scade nel 2022).
Art. 23-bis che chiarisce che il limite dei € 70.000 dell’importo dei lavori edili, che determina la necessità di applicare il contratto collettivo del settore edile per poter godere dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi (cfr. art. 28-quater della Legge n. 25/2022, di conversione del DL 4/2022 “Sostegni”), va riferito all’importo complessivo del corrispettivo contrattuale (anche per lavori non agevolati), fermo restando che l’obbligo di applicazione dei CCNL del settore edile è riferito ai soli lavori edili definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008.
Crisi impresa novità
In tema di crisi d’impresa, la Commissione Giustizia del Senato ha reso il proprio parere, non vincolante per il Governo, sullo Schema di Decreto legislativo di adeguamento alla Direttiva (UE) n. 2019/1023, in materia di ristrutturazione del debito e di insolvenza (atto del Governo n.374), che modifica il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
In particolare, il parere espresso dal Senato recepisce le istanze dell’ANCE, volte a prevedere:
- nell’ambito della “composizione negoziata della crisi”, che le figure professionali con competenze specifiche nei diversi settori di attività, di cui può avvalersi l’esperto nell’esercizio delle proprie funzioni, siano individuate nelle rispettive Associazioni di categoria;
- l’aumento a 35.000 euro della soglia di debito ai fini IVA e dei contributi previdenziali o dei premi assicurativi non versati, che fa scattare la segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL, in qualità di “creditori pubblici qualificati”;
- una definizione normativa di “insolvenza incolpevole”, distinguendo fra l’insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori.
Alla Camera il parere della Commissione Giustizia non è ancora stato reso, ed è atteso nel corso delle prossime sedute (in calendario il 25 e il 26 maggio 2022).
DL 36/2022 attuazione PNRR
Il DL 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in fase di conversione in legge, proroga dal 16 maggio al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ivi compresa l’applicabilità, a regime, della “composizione negoziata della crisi d’impresa”.
La proroga si è resa necessaria per uniformare l’operatività della nuova disciplina dell’insolvenza con la scadenza, fissata al 17 luglio 2022, per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della citata Direttiva (UE) n. 2019/1023.
La medesima proroga al 15 luglio 2022 coinvolge anche l’applicabilità della “composizione negoziata della crisi d’impresa”, già entrata in vigore lo scorso autunno in chiave anti-emergenza (cfr. il D.L. 118/2021).
In particolare, questa verrà disciplinata in forma strutturale nel Codice della crisi d’impresa, e in sostituzione dell’analogo meccanismo di risoluzione dell’insolvenza temporanea a cura degli Organismi di composizione della crisi OCRI.
Al riguardo, si ricorda che, rispetto agli OCRI, la “composizione negoziata” viene gestita da un singolo professionista esperto con specifici requisiti professionali (e non da un collegio di 3 membri), per affrontare e risolvere la situazione d’insolvenza temporanea.
Inoltre, dal prossimo 15 luglio, l’originario sistema delle segnalazioni d’allerta, come previsto nel Codice della crisi, verrà sostituito dalle analoghe comunicazioni circa l’esistenza di debiti di importo rilevante, già disciplinate ai fini della citata “composizione negoziata” (ivi comprese quelle dei “creditori pubblici qualificati”, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate e l’INPS).
Il D.L. 36/2022 non interviene, invece, sulla nomina degli organi di controllo nelle S.R.L., in presenza di specifiche condizioni, che resta fissata al 30 aprile 2023 (ossia entro l’ordinaria data di approvazione dei bilanci 2022).
FAQ e pronunce dell’Agenzia delle Entrate
FAQ 19 maggio 2022
Il divieto di cessioni parziali dei crediti derivanti dalle prime cessioni e sconti in fattura comunicati all’amministrazione finanziaria dal 1° maggio 2022 previsto dal comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020 (introdotto DL 4/2022 cd. ”Sostegni-ter”) si riferisce alla singola quota annuale e non impedisce la cessione delle singole rate per intero.
Di conseguenza, le cessioni, anche successive alla prima, possono avere ad oggetto solo una, o alcune, delle rate di cui è composto il credito. Ciascuna rata deve però essere ceduta per intero, anche se è possibile cederle in momenti successivi.
Le singole rate non cedute possono essere utilizzate in compensazione con F24, anche in modo frazionato (fermo restando che l’eventuale quota eccedente a fine anno non potrà essere compensata nell’anno successivo).
A livello operativo, già in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti sono suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. Ogni rata annuale avrà il suo codice univoco che consentirà, quindi, di tracciarne i vari passaggi.
Risposta 279/2022
In caso di esecuzione di lavori “trainanti” e “trainati”, è possibile usufruire del Superbonus in modalità differenti: per alcuni in forma di detrazione in dichiarazione e per altri sotto forma di cessione del credito d’imposta o di sconto in fattura.
Laddove il beneficiario dovesse optare per la cessione o per lo sconto relativamente a tutti gli interventi eseguiti, sarà necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione specifica per ciascun intervento agevolato.
Risposta 287/2022
Superbonus: se l’installazione dell’impianto fotovoltaico avviene contestualmente a un intervento qualificato come “ristrutturazione edilizia” il limite è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Nel caso di specie l’installazione del fotovoltaico avveniva contestualmente alla realizzazione di un vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche autorizzato con permesso di costruire “per ristrutturazione edilizia”.
La conclusione dell’AdE deriva da quanto previsto dalla norma (co. 5 dell’art. 119 DL 34/2020), secondo cui il limite di spesa previsto per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, entro l’ammontare complessivo di spesa ammesso in detrazione di € 48mila per singola u.i., è ridotto a € 1.600 se l’installazione dei pannelli solari è contestuale ad un intervento di cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del DPR n. 380/2001.
Perché si determini questa riduzione non serve il collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto fotovoltaico e l’intervento di “ristrutturazione edilizia”, essendo sufficiente la contestualità degli interventi.
Risposta 288/2022
Superbonus: riconosciuto anche al locatario di un appartamento e di un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare.
Infatti ai fini del Superbonus non rileva che l’immobile detenuto dal conduttore, o dal comodatario, persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa sia di proprietà di un soggetto escluso dalla detrazione come, ad esempio, una società.Conta il sostenimento delle spese su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Resta fermo che la detrazione è esclusa, se l’immobile oggetto degli interventi non rientra nell’ambito applicativo dell’agevolazione. Pertanto, è necessario che l’unità immobiliare della società faccia parte di un condominio (e non sia invece inserita all’interno di un fabbricato interamente posseduto dalla società di gestione).
Il beneficio, inoltre, non spetta se il locatario è socio della compagine proprietaria.
Risposta 289/2022
L’Agenzia delle Entrate torna sui limiti di spesa relativi agli interventi da Superbonus per ribadire che:
- in caso di interventi antisismici effettuati su singole unità, il limite di spesa di € 96mila va riferito all’unità abitativa e alle pertinenze unitariamente considerate. Nel limite rientrano i lavori di completamento dell’intervento (pareti esterne e interne, pavimenti, soffitti, impianti) e quelli ulteriori (ristrutturazione e miglioramento funzionale dell’autorimessa pertinenziale);
- in merito gli interventi di demolizione e ricostruzione “con ampliamento”, che il Comune deve qualificare come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte ampliata. Quindi il contribuente deve mantenere distinte le fatture delle spese relative agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato, oppure avere un’attestazione dell’impresa che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento. Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus;
- con riferimento all’intervento di sostituzione degli infissi, dato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli stessi e tenuto conto che, in questi casi, il principio di risparmio energetico è garantito dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015, che assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni, va valorizzata la sola situazione finale. Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche se vengono modificati il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi.
Risposta 290/2022
Superbonus: calcolo della superficie residenziale. Ammessi all’agevolazione i proprietari di 2 unità immobiliari (una a uso abitativo A/2 e l’altra C/1) funzionalmente indipendenti siti in un edificio che solo a fine lavori, con il cambio di destinazione d’uso, raggiungerà la prevalente destinazione residenziale.
Nel caso di interventi che comportano il cambio di destinazione d’uso di una o più unità immobiliari, la verifica che l’edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Il riferimento è alla superficie catastale determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del DPR 138/1998 (“Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”).
Diversamente, per determinare i limiti di spesa ammessi al Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori, pertanto nel caso di specie i limiti verranno riferiti alle 2 unità.
Risposta 291/2022 risposta 293/2022
Il bonus Barriere architettoniche di cui all’art. 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020 (detrazione del 75 % delle spese sostenute nel 2022) gode di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR. Poiché la norma fa riferimento alle «spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022», per l’imputazione delle spese occorre fare riferimento, per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui si riferiscono i pagamenti.
Risposta 292/2022
Il bonus Barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del decreto 34/2020 si aggiunge ed è alternativo al Superbonus che agevola al 110% la rimozione delle barriere come intervento “trainato”.
Con riferimento alle spese riguardanti interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sostenute nel 2022, (anche se i lavori sono stati avviati nel 2021) il contribuente potrà alternativamente fruire:
- del bonus Barriere nei limiti previsti dalla norma (€ 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti, € 40.000 per il numero delle u.i. negli edifici da 2 a 8 unità immobiliari; € 30.000 per il numero delle u.i. negli edifici composti da più di 8 unità);
- del Superbonus nel limite di spesa previsto di € 96.000 (comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 in caso di intervento già avviato) e a condizione, che gli interventi agevolati siano “trainati”.
Resta fermo che, per le medesime spese, sarà possibile avvalersi di una sola delle suddette detrazioni.
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