TITOLI ABILITATIVI – PERGOTENDA – CARATTERISTICHE – PERMESSO DI COSTRUIRE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE
TAR Sicilia, Catania, sez. III, 17/05/2021, n. 1512
Il concetto di variazione essenziale attiene alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle “varianti”, che pur attenendo alla stessa, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario. Mentre, dunque, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (rectius, a DIA – ora SCIA, in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire; le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del D.P.R. 380/2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.
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