SILENZIO ASSENSO E IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO
In presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. Di parco), paesaggistici o culturali (es. Storico-artistici, archeologici), il silenzio assenso non opera e trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. Della Legge 241/1990 (art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001). In sostanza tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell’edilizia (o, laddove non costituito, l’ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l’indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall’art. 20 Dpr 380/2001. La giurisprudenza ha confermato più volte quanto previsto dall’art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001, stabilendo inoltre che “Anche qualora l’istanza di permesso di costruire sia già munita di autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, si applica la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto espresso, atteso che l’articolo 20, comma 8, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 esclude l’operatività del silenzio-assenso in caso di ambiti soggetti a vincolo paesaggistico” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 23/02/2018, n.94). In sostanza, secondo i giudici amministrativi, anche se il privato dovesse allegare l’autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell’ente parco alla domanda di permesso di costruire, il silenzio assenso non trova comunque applicazione. Si ricorda che, in sede di conferenza di servizi, il rilascio degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, segue delle specifiche regole e cioè:
– il termine entro cui tali amministrazioni devono rendere le loro determinazioni è fissato in 90 gg, a meno che la legge non preveda un termine diverso;
– le determinazioni devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso;
– la mancata comunicazione della determinazione o la determinazione priva dei requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni;
– scaduto il termine a disposizione, entro i successivi 5 gg lavorativi, il comune, adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ovvero, qualora abbia acquisito uno o più dissensi che non ritenga superabili adotta la determinazione di conclusione negativa del procedimento;
– la determinazione di conclusione positiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.
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