SANATORIA EDILIZIA – DOPPIA CONFORMITÀ – FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 25/05/2021, N. 4049)
È da rigettare la domanda di sanatoria ordinaria di un’opera che presenta varie difformità rispetto alla normativa vigente (superficie, volumetria, distanza dai confini e dalla strada d’uso, destinazione d’uso), stante la mancanza del requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 del Testo Unico Edilizia. Per ammettere la sanatoria occorre infatti la conformità dell’opera abusiva alla disciplina urbanistica vigente al momento in cui l’amministrazione provvede, oltre che a quella vigente all’epoca in cui l’opera è stata realizzata. Non è possibile rilasciare un permesso di costruire in sanatoria condizionato alla esecuzione di opere finalizzate a riportare il fabbricato alla legalità. Questo contrasterebbe con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica. In ogni caso il requisito della doppia conformità, deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità. Con riferimento alla richiesta della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione prevista dall’art. 34, comma 2, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria (la c.d. fiscalizzazione dell’abuso o sanatoria giurisprudenziale) deve essere valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto a quella di adozione dell’ordine di demolizione. Il fatto che un comune perda molto tempo a esercitare i poteri di vigilanza urbanistico-edilizia non fa sorgere al privato un legittimo affidamento del bene abusivo. Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui anche in tal caso l’ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso. L’ordinanza di demolizione non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento.
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