RIPRESE DALLO SCORSO 1° SETTEMBRE LE VERIFICHE DI INADEMPIENZA DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA P.A. PRIMA DI DISPORRE PAGAMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE SUPERIORI A 5.000 EURO
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per informare che gli obblighi di controllo imposti alle pubbliche amministrazioni dall’art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 – prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento – sono ripresi lo scorso 1° settembre.
L’art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 era intervenuto nuovamente sull’articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 (Decreto “Cura Italia”) sospendendo i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Le verifiche (articolo 48 bis) sono state dunque nuovamente sospese sino al 31 agosto 2021, in quanto l’ennesima modifica all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” andava coordinata con quanto riportato dall’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 ( “Decreto Rilancio”), determinando come nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applicassero le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Non essendo state previste ulteriori proroghe al termine del 31 agosto, i soggetti pubblici (amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica) dal 1 settembre effettueranno pagamenti per importi al di sopra di 5.000 euro dopo aver effettuato le verifiche previste dall’articolo 48 bis.
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