EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA – LA STAZIONE APPALTANTE E’ OBBLIGATA A CORREGGERE UN CEL EMESSO IN MODO ERRATO SENZA ATTENDERE CHE GLIELO IMPONGA UNA SENTENZA DEL TAR
(Tar Abruzzo, l’Aquila, 03/ 03/ 2021, n.87).
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Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento.
Sussiste, infatti, l’interesse della società ricorrente ad ottenere un Certificato di Esecuzione Lavori corretto, corrispondente alle opere effettivamente svolte, sulla base della normativa di settore e, conseguentemente va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato in relazione alle istanze di cui in epigrafe con accertamento dell’obbligo del Comune resistente di provvedere sulle istanze medesime con l’effettiva definizione del procedimento nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell’Ente inadempiente.
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In allegato
Tar Abruzzo, l’Aquila, 03 03 2021, n.87
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