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16.04.2021 - lavoro

REGIONE LOMBARDIA – ASSUNZIONI AGEVOLATE – INCENTIVI REGIONALI PER ASSUNZIONE DI DESTINATARI DI “DOTE UNICA LAVORO” E “AZIONI DI RETE PER IL LAVORO” – DELIBERA REGIONALE 10 MARZO 2021, N. XI/4398

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è stata pubblicata la D.g.r. n. XI/4398 del 10 marzo 2021 denominata “Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro”.

Il provvedimento reca i criteri per la concessione di contributi per l’assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell’ambito di tali percorsi.

I destinatari devono essere in possesso dei requisiti già previsti per accedere a tali misure e inoltre:

  • devono essere residenti o domiciliati in Lombardia, se disoccupati;
  • possono essere residenti o domiciliati fuori Regione ma devono risultare dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia, se occupati ma sospesi.

La misura prevede un contributo economico per datori di lavoro che assumono i lavoratori menzionati presso unità operativa/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 20 milioni di euro e il contributo muta in funzione delle seguenti variabili:

  • euro 5.000 per assunzione di lavoratori fino a 54 anni;
  • euro 7.000 per assunzione di lavoratrici fino a 54 anni;
  • euro 7.000 per assunzione di lavoratori oltre i 55 anni;
  • euro 9.000 per assunzione di lavoratrici oltre i 55 anni;

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di euro 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi.

Gli importi richiamati sono riferibili ad ipotesi di contratti di lavoro a tempo pieno, mentre, qualora venisse instaurato un contratto di lavoro a tempo parziale, il contributo economico sarebbe riparametrato in funzione della percentuale delle ore previste.

Per l’accesso al contributo è necessaria la stipula dei seguenti contratti di lavoro:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato di almeno 12 mesi;
  • apprendistato;
  • a tempo pieno; a tempo parziale ma che prevedono l’esecuzione di almeno 20 ore settimanali medie.

Sono, invece, esclusi i contratti di somministrazione.

L’erogazione del contributo, in base alla scelta del datore di lavoro richiedente, avverrà alternativamente a rimborso (a seguito di rendicontazioni intermedie e finali) oppure in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della richiesta, con presentazione di fidejussione a garanzia.

Al riguardo, vale, quindi, la riserva circa la pubblicazione da parte regionale degli atti attuativi del provvedimento oggetto della presente circolare.

 

Allegato: Dote Unica Agevolazioni – Allegato

 


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