PROROGA DELLA RISCOSSIONE – FAQ E VADEMECUM DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Aggiornamento delle FAQ e del Vademecum illustrativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla luce della proroga, fino al 31 agosto 2021, della scadenza di pagamento delle cartelle esattoriali, il cui versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021.
Come noto, l’ulteriore proroga in materia di riscossione è intervenuta con l’art.2 del D.L. 99/2021 (cd. “Fisco e Lavoro”), i cui contenuti sono confluiti in un emendamento presentato dallo stesso Governo al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. “Sostegni bis” – Atto 3132 A/R), in corso di approvazione, in prima lettura, presso la Camera dei Deputati.
Sul tema, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione costituiscono un utile strumento di verifica circa le scadenze in presenza di cartelle di pagamento e delle relative rateizzazioni in corso. In particolare, nelle FAQ viene chiarito che:
- in caso di avvenuta notifica di una cartella, con scadenza dopo l’8 marzo 2020, opera la sospensione del pagamento fino al 31 agosto 2021. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021 (FAQ n. 1-2);
- non possono essere notificate nuove cartelle nel periodo di sospensione, compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, neanche attraverso la posta elettronica certificata (FAQ n. 4);
- le cartelle di pagamento che scadono nel medesimo periodo di sospensione possono essere rateizzate, con istanza da presentare all’Agenzia entro il 30 settembre 2021 (FAQ n. 3);
- in presenza di piani di rateizzazione in corso, le rate che scadono nel periodo di sospensione sono sospese fino al 31 agosto 2021, mentre le rate che scadono dopo il 31 agosto 2021 mantengono l’originaria data di pagamento (FAQ n. 9);
- nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 le P.A. non devono verificare, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5.000 euro, la presenza di debiti almeno pari a tale imposto, non ancora pagati all’Agente della riscossione (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche possono procedere al pagamento a favore del beneficiario (FAQ n. 17).
Il Vademecum, invece, riporta diversi schemi riepilogativi relativi ai nuovi termini in materia di riscossione, introdotti dal D.L. “Fisco e Lavoro”.
Si ricorda, infine, che il D.L. 99/2021 non ha prorogato i termini di scadenza della cd. “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” [1]. Tuttavia, la proroga è stata inserita nel citato DdL di conversione del D.L. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), in corso di approvazione, in prima lettura, alla Camera.
Note:
[1] Cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia” e l’art.4, co.1, lett. b, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021.
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