OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE INSERISCE L’OFFERTA TEMPO NELL’OFFERTA TECNICA
(Consiglio di Stato sez. V 31/3/2021 n. 2683)
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Invero, come risulta dal consolidato indirizzo giurisprudenziale correttamente indicato nella sentenza appellata, l’indicazione della riduzione delle tempistiche di lavorazione non costituisce un’anticipazione dell’offerta economica, bensì una caratteristica dell’offerta tecnica. Ciò si ricava dall’art. 67, comma 2, lett. c), della direttiva 24/2014/UE, che menziona, tra i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica, proprio il “termine di consegna o di esecuzione”, nonché dall’art. 95, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 50 del 2016, che, tra i criteri oggettivi per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, prevede “le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione” (nello stesso senso, vedi Cons. Stato, Sez. III, 10 giugno 2016, n. 2510).
Nel senso su indicato è stato affermato anche che: “Nelle gare pubbliche il cronoprogramma è un elemento “quantitativo temporale”, ma nel significato proprio delle leggi fisiche (è misurabile nel tempo), non in quello delle leggi giuridiche, con conseguente possibilità del suo inserimento nell’offerta tecnica” (Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2017, n. 3874).
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In allegato: Consiglio di Stato sez. V 31 03 2021 n. 2683
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