LOCAZIONI PASSIVE – CONDIZIONI PER NON RIDURRE IL CANONE
L’articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (legge di conversione pubblicata sulla GU n. 301 del 20 dicembre 2021) ha previsto alcune condizioni al ricorrere delle quali, le pubbliche amministrazioni che occupano a fini istituzionali immobili di proprietà di privati, possono non applicare la riduzione forzosa del 15% del canone di locazione secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 95/2012.
In primo luogo, la norma chiarisce che tale previsione di maggior favore riguarda solamente i contratti di locazione stipulati dalla data della sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2023. Dovrebbero rientrare anche i contratti che sono oggetto di un semplice rinnovo ma la norma al riguardo non è chiara.
Oltre al requisito temporale per poter beneficiare della proroga gli immobili locati devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- a) classe di efficienza energetica non inferiore a B ovvero non inferiore a D se si tratta di immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice di cui al D. Lgs, 42/2004;
- b) rispetto del parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell’articolazione degli spazi interni;
- c) nuovo canone di locazione inferiore rispetto all’ultimo importo corrisposto. Tale requisito potrebbe risultare difficile da soddisfare in quanto laddove ad esempio si trattasse di un rinnovo contrattuale con lo stesso proprietario significherebbe rendere la norma inattuabile per questo specifico aspetto.
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