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22.01.2021 - tributi

LEGGE DI BILANCIO 2021 – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

 

Proroga dei Superbonus al 110% fino al 30 giugno 2022, con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.

Ripartizione delle detrazioni potenziate al 110%, e del corrispondente credito d’imposta, in 4 quote annuali, anziché in 5, per le sole spese sostenute nel 2022.

Proroga dei bonus ordinari per il recupero edilizio fino al 31 dicembre 2021, ovvero dei Bonus Casa, Ecobonus, Bonus Facciate, Bonus mobili e Bonus Verde, nonché del credito d’imposta industria 4.0 fino al 31 dicembre 2022 e messa a regime della detrazione per i lavoratori dipendenti (cd. cuneo fiscale).

Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella legge di Bilancio 2021 (legge178/2020), che accoglie le istanze dell’ANCE in relazione alla proroga di tutti i bonus edilizi, ivi compresi i Superbonus, per i quali è stata prevista anche una riscrittura di alcuni aspetti applicativi.

In particolare, vengono prorogati i Superbonus al 110% fino al 30 giugno 2022[1], con la particolarità che per gli IACP la proroga opera fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Per i condomini, l’estensione delle detrazioni potenziate opera sino al 31 dicembre 2022, nella sola ipotesi in cui, al 30 giugno 2022, sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.

Inoltre, per le sole spese sostenute nel 2022, viene prevista la ripartizione della detrazione (e del corrispondente credito d’imposta) in 4 quote annuali, anziché in 5 come per quelle sostenute sino al 2021.

Per quanto riguarda gli edifici posseduti da un unico soggetto viene previsto, per le sole persone fisiche non esercenti attività d’impresa o arti e professioni, di fruire del 110% per interventi eseguiti su interi edifici posseduti in via esclusiva o in comproprietà con altre persone fisiche, purché gli stessi siano composti da un massimo di 4 unità immobiliari.

In materia, si segnala che il Governo ha messo a disposizione sul proprio sito internet un’intera sezione dedicata ai Superbonus (www.governo.it/superbonus), nella quale, oltre alle modalità applicative dei benefici fiscali, è possibile sia consultare le FAQ dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea, sia inviare quesiti specifici.

Sul tema, si ricorda che l’ANCE ha reso disponibile per i propri associati la nuova Guida ai Superbonus, comprensiva di tutte le novità della legge di Bilancio 2021 e delle ultime pronunce rese dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la legge di Bilancio proroga sino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus fiscali “ordinari” per la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico ed antisismico degli edifici:

  • Bonus edilizia (detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia potenziata al 50% [2];
  • Ecobonus (detrazione al 50% o 65%per gli interventi di efficienza energetica) [3];
  • Bonus facciate [4];
  • Bonus mobili [5], ovvero della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. È stato, inoltre, aumentato dal 10.000 euro a 16.000 euro il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione;
  • Bonus Verde [6].

L’ANCE ha illustrato in un dossier riepilogativo le misure fiscali d’interesse contenute nella legge di Bilancio 2021, che riguardano, tra l’altro:

  • la stabilizzazione della detrazione correlata al lavoro dipendente;
  • la proroga del cd. Bonus Sud e del credito imposta per ricerca e sviluppo;
  • gli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale;
  • il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
  • la proroga della rivalutazione dei terreni;
  • la proroga del credito d’imposta cd. “Industria 4.0” per beni strumentali nuovi ed il credito d’imposta formazione. Al riguardo, con la R.M. n.3/E/2021 sono stati definiti, tra l’altro, i codici tributo in relazione al credito d’imposta cd. “Industria 4.0”, che si riportano di seguito:
    • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
    • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
    • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Si ricorda, infine, che nel corso della discussione parlamentare del Provvedimento è stata eliminata la disposizione relativa alle modifiche al regime IVA di alcune operazioni effettuate da Associazioni di categoria.

 

Note:

[1] Cfr. gli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[2] Cfr. anche l’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR e dell’art.16, co.1, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[3] Cfr. anche l’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[4] Cfr. l’art.1, co. da 219 a 224, della legge 160/2019 (Bilancio 2020).

[5] Cfr. anche l’art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[6] Cfr. L’art.10, co.1, del D.L. 162/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 8/2020.

 


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